07-05-2024
Corte di Cassazione, Sez. I Civile - sentenza 30 ottobre 2008 n. 26112 - Pres. Losavio, Rel. Salvago

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di appello di Napoli,con sentenza del 23 febbraio 2004, ha determinato l'indennità dovuta dal Consorzio ASI di sviluppo industriale della Provincia di (omissis) all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero di (omissis), per l' espropriazione , con Decreto Sindacale del 24 maggio 2001, di un terreno di proprietà di detto ente ubicato a (omissis) (in catasto al fg. (omissis), part. (omissis)), nella misura di Euro 32.817,10; e l'indennità per l'occupazione temporanea dello stesso fondo, in conseguenza del decreto sindacale del 19 novembre 1999, in Euro 580,86 osservando: a) che il terreno destinato dal P.R.G. di quel comune a zona industriale, aveva natura edificatoria;per cui le indennità dovevano essere determinate con il criterio riduttivo previsto dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, senza tuttavia la decurtazione del 40% ivi prevista per l'evidente incongruità dell'indennizzo offerto rispetto a quello effettivamente spettante all'Istituto; b) che risultava inoltre che ai fini ICI era stato dichiarato il più elevato valore del fondo di Euro 113.543,43; sicchè non vi era spazio neppure per la decurtazione stabilita dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 16, comma 10, allorquando il valore dichiarato sia inferiore a quello effettivo dell'immobile.Per la cassazione della sentenza, il Consorzio ASI ha proposto ricorso per 4 motivi; cui resiste l'Istituto diocesano con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il collegio deve, anzitutto respingere l'eccezione di inammissibilità del controricorso dell'Istituto per difetto di procura speciale formulata dal Consorzio ASI: in quanto nell'atto suddetto si legge che il Presidente dell'Istituto ha rilasciato all'avv. De Fanciscis procura "a margine del presente atto" nella quale ha delegato il difensore a rappresentarlo ed a difenderlo "nella procedura di cui a margine" che era proprio il controricorso rivolto alla Corte di Cassazione.

E perchè, d'altra parte, questa Corte ha ripetutamente affermato che il mandato apposto, come nel caso concreto, in calce o a margine del ricorso per cassazione (o del controricorso) rispetta il requisito della specialità, senza che occorra per la sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso ed alla sentenza contro la quale si rivolge, atteso che il rispetto di quel requisito è con certezza deducibile, in base all'interpretazione letterale, teleologica e sistematica, dell'art. 83 c.p.c., per il fatto che il mandato forma materialmente corpo con il ricorso od il controricorso: essendo la posizione topografica della procura idonea - salvo che dal suo testo si ricavi il contrario - a dar luogo alla presunzione di riferibilità della procura medesima al giudizio cui l'atto accede. Sicchè risulta irrilevante l'uso di formule normalmente adottate per il giudizio di merito (Cass. 11741/2007; 5481/2006; 5168/2005).

Con i primi due motivi del ricorso, il Consorzio ASI, deducendo violazione dell'art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., e D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 16, addebita alla sentenza impugnata; a) di aver affidato al c.t.u. l'incarico di accertare il valore indicato dall'Istituto nell'ultima dichiarazione ICI, in tal modo sollevandolo dall'onere di specificare i fatti posti a fondamento della domanda, nonchè di provare le circostanze che dovevano documentarne il diritto alla maggiorazione prevista da quest'ultima norma; b) che al contrario trattandosi di un diritto avente carattere dispositivo, il proprietario secondo la giurisprudenza di questa Corte aveva l'onere di allegare e di provare i fatti posti a fondamento di questo; c) che d'altra parte, la consulenza tecnica, non può servire a sollevare la parte all'onere probatorio ed il giudice non può risolvere la controversia con un mero richiamo ai risultati dalla stessa raggiunti, senza un'adeguata motivazione; d) che nel caso concreto la stessa si era limitata a recepire le dichiarazioni al riguardo della controparte senza compiere alcuno degli accertamenti demandatile; e la Corte di appello, d'altra parte, aveva dichiarato di condividerne le conclusioni senza neppure prendere in esame le specifiche contestazioni formulate da esso ente.

Con il quarto motivo deducendo altre violazioni delle medesime norme e della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, si duole che il giudice di merito non abbia applicato il meccanismo riduttivo posto dalla norma suddetta, nè eseguito subito dopo la comparazione del risultato così raggiunto con l'ultima denuncia ICI del proprietario richiesta dal menzionato art. 16, onde adeguare l'indennizzo stimato al minor importo ivi indicato.

Le suesposte doglianze sono del tutto inconsistenti.

Con la citazione introduttiva del giudizio, l'istituto diocesano ha chiesto la determinazione giudiziale dell'indennità di espropriazione , subordinata, come è noto, all'unica condizione dell'avvenuta adozione del decreto ablativo (Corte cost. 75/1990).

Per cui, avendo detto ente assolto a siffatto onere posto che la sentenza impugnata ha accertato, ed il Consorzio ASI confermato, l'avvenuta pronuncia del provvedimento in data 24 maggio 2001, nessun'altra circostanza doveva essere documentata dall'espropriato per conseguire l'indennizzo concesso direttamente dall'art. 42 Cost.; e l'adita Corte di appello aveva il potere - dovere di determinarlo, come ha fatto, in base al criterio previsto dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, (allora vigente), una volta accertato che il terreno possedeva destinazione edificatoria.

Spettava invece al Consorzio ASI eccepire i fatti modificativi, diminutivi o estintivi di tale diritto:fra i quali rientra certamente la presentazione di dichiarazione ICI infedele da parte del proprietario, comportante la riduzione dell'indennità di esproprio nella misura corrispondente all'importo denunciato.

Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato al riguardo (Cass. 5283/2000 e successive): a) che il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 16, - il quale prevede una riduzione della indennità di espropriazione nella ipotesi in cui il valore del bene indicato dall'espropriato ai fini dell'I.C.I. risulti inferiore alla menzionata indennità (comma 1), e, nell'ipotesi opposta, una maggiorazione di quest'ultima, pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pagata negli ultimi cinque anni dall'espropriato o dal suo dante causa e quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base dell'indennità - non costituisce un autonomo criterio di determinazione dell'indennità di esproprio, distinto da quello dettato per le aree fabbricabili dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis; nè un meccanismo integrativo di tale ultima disposizione, ma solo un meccanismo derogatorio rispetto alla disciplina dell'indennità di esproprio in favore rispettivamente dell'espropriante e dell'espropriato, che, pertanto, trova applicazione solo su eccezione della parte interessata; b) che nel giudizio promosso - come nel caso concreto - dall'espropriato di area edificabile per la determinazione dell'indennità di espropriazione , l'ammontare discendente dai criteri di legge è suscettibile di riduzione, ai sensi del ricordato D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 16, solo se l'espropriante eccepisca e provi che l'espropriato abbia presentato denuncia ai fini dell'imposta comunale sugli immobili e che tale denuncia indichi un valore del bene inferiore a detto ammontare; c) che resta, pertanto, escluso il potere-dovere del giudice di indagare d'ufficio sui presupposti per applicare la riduzione (Cass. 21433/2007; 12771/2007; 24509/2006; 24041/2006; 126/2005).

Consegue che siccome l'Istituto espropriato non ha chiesto alcuna maggiorazione dell'indennità ai sensi del comma 2, della norma, ma la Corte di appello ha accertato essere stato il Consorzio ASI a chiederne la riduzione prevista dal comma 1, gravava proprio su detto ente, e non sulla controparte - come dallo stesso erroneamente sostenuto - l'onere non solo di farne richiesta, ma anche, ai sensi dell'art. 2967 c.c., di provare ed allegare i fatti che ne erano a fondamento: e, quindi, di produrre la dichiarazione ai fini ICI alla quale è fatto riferimento, senza che possa configurarsi a riguardo alcun potere - dovere officioso del giudice, e quindi del c.t.u. incaricato di accertare il prezzo di mercato del fondo espropriato.

Ed, avendo la sentenza impugnata osservato che siffatta prova non era stata neppure prospettata dall'ente espropriante, che non ha contestato la circostanza, tanto era sufficiente per indurre la Corte territoriale a respingere, come correttamente ha fatto, l'eccezione del Consorzio di riduzione dell'indennità D.Lgs. n. 504, ex art. 16, perchè carente di prova/mentre il richiamo all'accertamento compiuto dal c.t.u. che il prezzo dichiarato dall'Istituto nell'ultima denuncia era addirittura superiore a quello del fondo, assume il valore di una argomentazione ultronea, da cui si ricava ad abundantiam che non soltanto l'ente non aveva fornito la prova richiesta dal menzionato art. 16, ma sussisteva la prova contraria del fatto dallo stesso eccepito.

In conclusione, pur condividendo il rilievo del Consorzio che la c.t. non deve valere a sollevare le parti dall'onere della prova (art. 115 c.p.c.) e che nel caso non poteva esser dato al consulente l'incarico di accertare il valore dichiarato dall'espropriato nell'ultima dichiarazione ICI, oggetto di prova gravante sul Consorzio a sostegno dell'eccezione formulata, il Collegio deve rilevare che l'erroneo ricorso a tale mezzo istruttorio da parte del giudice di merito ha costituito un provvedimento sfavorevole esclusivamente per la controparte; per cui l'ente espropriante difetta addirittura di interesse a dolersene, nonchè a dedurre le incongruenze in cui sarebbe incorso il consulente, perchè quale che fosse l'esito di tale doglianza, resterebbe pur sempre ferma la statuizione di rigetto dell'eccezione per non avere il Consorzio neppure chiesto di documentarla.

Con il terzo motivo, il Consorzio deducendo violazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, nonchè difetto, insufficienza ed illogicità della motivazione censura la sentenza impugnata per aver disapplicato la disposizione di detta normativa che impone la ulteriore decurtazione del 40% allorquando l'espropriato non accetti l'indennità offerta ed addivenga alla cessione dell'immobile, aderendo ad uno degli orientamenti di questa Corte che la esclude anche quando l'offerta sia non congrua, senza dare ragione di tale adesione; nè tanto meno del carattere irrisorio dell'indennizzo offerto.

Il motivo è infondato.

Nelle more del giudizio la Corte Costituzionale con sentenza 24 ottobre 2007 n. 348, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del il criterio riduttivo introdotto dalla L. n. 359 del 1992, art. 5, commi 1 e 2 bis, per il calcolo dell'indennità di esproprio per le aree edificabili (ed in via consequenziale del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, commi 1 e 2), per contrasto con l'art. 117 Cost.; sicchè detta norma, come ha rilevato la stessa Consulta, "non potrà avere più applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della presente sentenza". E dallo stesso giorno non è più possibile applicare il meccanismo riduttivo che dette disposizioni avevano introdotto, a meno dell'ipotesi qui non ricorrente che il rapporto non sia ormai esaurito in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l'ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo, ovvero per essersi verificate preclusioni processuali, o decadenze e prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia d'incostituzionalità (Cass. 16450/2006; 15200/2005; 22413/2004): così come, del resto, stabiliva l'art. 5 bis citato, con riguardo al passaggio in giudicato della definizione dell'indennità di espropriazione , in sede giudiziale.

Questa Corte ha poi ritenuto che una volta venuto meno il meccanismo riduttivo in questione torna nuovamente applicabile il criterio generale dell'indennizzo pari al valore venale del bene, fissato dalla L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39, che è l'unico criterio ancora vigente rinvenibile nell'ordinamento, e per di più non stabilito per singole e specifiche fattispecie espropriative, ma destinato a funzionare in linea generale in ogni ipotesi o tipo di espropriazione salvo che un'apposita norma provvedesse diversamente: anche per la sua corrispondenza con la riparazione integrale in rapporto ragionevole con il valore venale del bene garantita dall'art. 1, del Protocollo allegato alla Convenzione Europea, nell'interpretazione offerta dalla Corte EDU. Si deve aggiungere, per completezza, che l'art. 39, non è stato abrogato dal T.U. appr. con D.P.R. n. 327 del 2001, art. 58, in quanto detta norma mantiene espressamente salvo "quanto previsto dall'art. 57, comma 1, e dall'art. 57 bis"; e l'art. 57, comma 1, esclude l'applicazione delle disposizioni del presente testo unico per i progetti per i quali, come è accaduto nella fattispecie, "alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza": ribadendo che "In tal caso continuano ad applicarsi tutte le normative vigenti a tale data", fra cui appunto, quella contenuta nella L. n. 2359 del 1865.

La sopravvenuta applicazione della L. n. 2359 del 1865, art. 39, che commisura l'indennità di esproprio "al giusto prezzo che avrebbe avuto l'immobile in una libera contrattazione di compravendita", e quindi attribuisce all'espropriato un indennizzo di entità quasi doppia a quella determinata dalla sentenza impugnata, rende superata e perciò non più rilevante la censura del comune in ordine alla ricorrenza delle condizioni per la decurtazione dell'ulteriore 40%:presupponendo la stessa la vigenza del criterio riduttivo di cui si è detto, invece, dichiarato dalla Consulta in contrasto con l'art. 117 Cost., e perciò non più applicabile.

Vero è che il ricorso è stato proposto dal Consorzio ASI e non anche dal proprietario espropriato;ma ciò comporta soltanto che per il disposto dell'art. 112 c.p.c., il giudice dell'impugnazione, confermando la sentenza impugnata, può senza violare il principio dispositivo, anche d'ufficio correggerne, modificarne ed integrarne la motivazione, purchè la modifica non concerna statuizioni adottate dal giudice di grado inferiore non impugnate dalla parte interessata: posto che i suoi poteri vanno determinati con esclusivo riferimento all'iniziativa delle parti; con la conseguenza che, in assenza d'impugnazione (appello o ricorso incidentale) della parte parzialmente vittoriosa, la sua decisione non può essere più sfavorevole all'impugnante e più favorevole alla controparte di quanto non sia stata la sentenza Impugnata, e non può, quindi, dare luogo alla "reformatio in peius" In danno del primo.

Sicchè quando, come nella specie, il ricorso sia stato diretto ad ottenere la condanna ad una prestazione in misura inferiore di quella riconosciuta dal giudice di merito, la mancata impugnazione della parte beneficiarla della condanna produce per certo un effetto preclusivo che, se non può dirsi di giudicato in senso proprio, comporta tuttavia che la sentenza impugnata possa essere modificata esclusivamente per corrispondere all'unica impugnazione; e impedisce che operi in danno del ricorrente - con riforma in peggio - la sopravvenuta innovazione normativa (derivi da ius superveniens o da declaratoria di incostituzionalità) pur se espressamente ritenuta applicabile anche ai procedimenti in corso non definiti con sentenza passata in giudicato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

                                                                  P.Q.M.

 La Corte, rigetta il ricorso e condanna il Consorzio ASI al pagamento delle spese processuali che liquida in favore dell'Istituto Diocesano in complessivi Euro 4.200,00 di cui Euro 4.000,00 per onorario di difesa, oltre spese generali ed accessori come per legge.Così deciso in Roma, il 27 giugno 2008.

Depositata in Cancelleria il 30 ottobre 2008.

 
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