07-05-2024
Trib. Genova, Sez. III, 18.11.2005

 REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI GENOVA

SEZIONE TERZA CIVILE

in composizione monocratica, in persona della Dr.ssa Maddalena Vaglio Bernè ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella cause riunite R.G. 5762/00 e 5928/00 promosse rispettivamente da Condominio xxx, in persona dell'amministratore pro tempore, L.C., M.F., L.T., P.L. residenti in Genova ed ivi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. M.I., che li rappresenta e difende in giudizio come da mandato in calce al ricorso ex art 700 c.p.c. e da G.A., residente in Genova ed ivi elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti F.M. e C.R., che la rappresentano e difendono in giudizio come da mandato in calce al ricorso ex art 700 c.p.c.

attori

e contro

I. Snc di Z.Y., in persona del legale rappresentante pro tempore corrente in Genova ed ivi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. P.A., che la rappresenta e difende in giudizio come da mandato a margine delle comparse di costituzione e di risposta

convenuta

Svolgimento del processo

Con autonomi ricorsi ex art 700 c.p.c. depositati il 19/10/99 il Condominio xxx, in persona dell'amministratore pro tempore, L.C., M.F., L.T., P.L. da una parte e G.A. dall'altra convenivano il giudizio la I. s.n.c. al fine di ottenere la cessazione delle immissioni di odori sgradevoli e fumi provenienti dalla cucina del ristorante gestito dalla società convenuta nei locali siti al piano terreno dello stabile condominiale di via xxx.Con ordinanza del 17/12/99 attesa la sussistenza di connessione oggettiva tra i predetti giudizi, il giudice designato per la trattazione della fase d'urgenza, ne disponeva la riunione e licenziava Ctu volta ad accertare l'entità delle lamentate immissioni e l'eventuale superamento della normale tollerabilità, individuando inoltre gli accorgimenti necessari per eliminarle.

Acquisita la relazione del Ctu, con ordinanza interdittale del 15/04/00, veniva ordinata la chiusura dei locali del ristorante fino all'apprestamento delle misure evidenziate nella perizia come necessarie al fine di eliminare le immissioni riscontrate e fissato termine di giorni 30 per l'inizio della fase di merito.

Con atto di citazione notificato il 16/05/2000, il Condominio xxx ed i condomini indicati in epigrafe instauravano il giudizio di merito chiedendo da una parte la conferma del provvedimento interdittale e dall'altra insistendo per il risarcimento di tutti i danni derivati dalla immissioni.

Con atto di citazione notificato il 17/05/00 G.A. conveniva in giudizio la I. s.n.c. chiedendo la condanna alla definitiva eliminazione delle immissioni con conferma del provvedimento interdettale di chiusura del ristorante nonché il risarcimento di tutti i danni derivanti dalla esistenza di immissioni e dei danni occorsi in conseguenza dell'intervento sul tratto di canna fumaria esistente nel proprio appartamento.

Con provvedimento in data 21/09/00, attesa la sussistenza di connessione oggettiva tra i predetti giudizi, ne veniva disposta la riunione.Successivamente venivano concessi i termini per il deposito di memorie istruttorie e note di replica.

A scioglimento delle riserva assunta sulle istanze istruttorie, il Giudice respingeva le istanze istruttorie dedotte dal condominio e da alcuni condomini ed ammetteva in parte le prove orali dedotte dall'attrice G. e dalla convenuta I. s.n.c.

Esaurite le prove orali con l'escussione di solo due testi, ritenuta superflua l'escussione degli altri testimoni indicati dalla parti e dopo aver dato atto della mancata risposta all'interrogatorio formale da parte dell'attrice G. e del legale rappresentante della convenuta I. s.n.c., veniva licenziata Ctu volta ad individuare gli interventi necessari per il ripristino del locale cucina G. a seguito dei lavori eseguiti su incarico della convenuta al bauletto della canna fumaria quantificandone il costo.

Acquisita la relazione peritale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.All'udienza del 19/05/05 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe e la causa era trattenuta in decisione su dette conclusioni con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e di note di replica.

Motivi della decisione

Il provvedimento emesso in esito alla fase d'urgenza del presente giudizio deve essere confermato in sede di decisione.

Dalla Ctu espletata in fase interdettale è infatti emerso che le immissioni lamentate dagli attori superano ampiamente la normale tollerabilità.In particolare, acquisita la relazione peritale della fase d'urgenza espletata a cura del Ctu nominato ing. T., è emerso che "gli odori emanati dal ristorante sono disgustosi e che la canna fumaria non è a tenuta sufficientemente stagna da impedire ai prodotti della cottura di infiltrarsi nelle pareti sicuramente porose e quindi negli appartamenti".

Inoltre il Ctu ha rilevato che "gli odori si spandono necessariamente sia negli appartamenti in qualche modo a contatto con la canna (int. 3 e int. 7) sia nell'atmosfera circostante".

Il Ctu ha inoltre indicato i rimedi atti ad eliminare le immissioni e il Giudice designato, in esito alla fase d'urgenza del giudizio, ha ordinato la chiusura del ristorante fino all'apprestamento dei rimedi atti ad eliminare dette immissioni. Successivamente l'attrice G.A., nel precisare le conclusioni ha dato atto che i rimedi indicati al fine di eliminare le infiltrazioni sono stati apprestati dalla convenuta, la quale tuttavia non ha più ripreso l'attività di ristorazione.

Alla luce di quanto sopra osservato, risulta pertanto che la convenuta è soccombente in ordine alla domanda di eliminazione della immissioni ai sensi dell'art. 844 c.c. e l'ordinanza di chiusura dei locali fino alla realizzazione delle opere necessaria per eliminare le immissioni pronunciata in data 15/04/00 deve essere confermata in sede di decisione finale.

Venendo dunque all'esame della domanda di risarcimento dei danni proposta dagli attori, si rileva che per uniforme orientamento giurisprudenziale, nel caso di immissioni che superano la normale tollerabilità, sorgono a favore del proprietario due distinte azioni; in primis l'azione esperita dal proprietario del fondo danneggiato per conseguire l'eliminazione delle immissioni intollerabili; detta azione ha natura reale, rientra tra le azioni negatorie, è imprescrittibile ed è volta a far accertare in via definitiva l'illegittimità delle immissioni e ad ottenere il compimento delle modifiche strutturali del bene indispensabili per farle cessare.

Inoltre spetta al proprietario del fondo l'azione per il risarcimento dei danni derivanti dalle immissioni, azione che deve essere inquadrata nello schema della responsabilità aquiliana prevista dall'art. 2043 c.c. e del risarcimento in forma specifica ex art 2058 c.c. (in questo senso tra le altre Cass. Civ. 10186/98).La giurisprudenza si premura poi di precisare che l'inibitoria ex art. 844 c.c. e l'azione di responsabilità aquiliana conservano reciproca autonomia (in tal senso Cass. 4937/81).

Nella fattispecie in esame il Condominio xxx ed i condomini, L.C., M.F., L.T., P.L. insistono per il risarcimento dei danni patrimoniali derivanti da deprezzamento dell'immobile ed inoltre per il risarcimento dei danni non patrimoniali da lesione del diritto alla salute ex art. 32 Cost. La suddetta domanda proposta dal condominio non può tuttavia essere accolta non essendo fornita di idoneo supporto probatorio.

A tale proposito va osservato che, quanto al danno patrimoniale da deprezzamento dagli immobili interessati dalle immissioni, parte attrice su cui incombeva l'onere di provare che gli immobili avevano subito un deprezzamento a cagione della situazione lamentata non ha fornito detta prova limitandosi a dedurre genericamente tale circostanza.

L'attrice, per vedere accogliere la propria domanda, avrebbe dovuto provare che gli immobili, nel periodo in cui il condominio era interessato dalle immissioni, erano stati venduti, a cagione di tale situazione, ad un prezzo inferiore al prezzo corrente di mercato.

Essendo dette immissioni oggi cessate non si può ravvisare la sussistenza di alcun danno da deprezzamento.Quanto al danno alla salute asseritamente subito dai condomini, si rileva che non risulta provato né nell'an né nel quantum.

Ne si può ritenere, con riferimento alla fattispecie oggetto del presente giudizio, che il danno sia in re ipsa, atteso che ai fini della sussistenza del danno, non è sufficiente la potenzialità lesiva dell'attività espletata, ma è necessaria la prova che essa abbia comportato una effettiva lesione della salute dei soggetti dolutasi dell'attività stessa (con riferimento ad ipotesi di attività rumorosa superiore alla normale tollerabilità Cass. Civ. 3367/88).

Alla luce di quanto sopra osservato, la domanda di risarcimento dei danni proposta dal Condominio xxx e dai condomini indicati in epigrafe non può essere accolta in quanto sfornita di adeguato supporto probatorio.

Merita invece accoglimento la domanda della convenuta G. di risarcimento dei danni subiti nel proprio immobile per l'intervento effettuato dalla convenuta I. s.n.c. al fine di eliminare le infiltrazioni.I testimoni escussi in corso di giudizio hanno infatti, con puntuali dichiarazioni, confermato che l'intervento nella cucina dell'immobile di proprietà G. è stato realizzato dalla ditta C. su incarico della convenuta I. S.n.c.Il Ctu ha poi quantificato il costo dell'intervento di ripristino in Euro 2.380,84, oltre Iva.

Alla luce di ciò la convenuta I. s.n.c. deve essere condannata a rimborsare alla attrice G.A. la predetta somma, a titolo di risarcimento dei danni subiti nella cucina dell'immobile di via xxx.Le spese di lite, in ossequio al principio di soccombenza gravano sul convenuto e sono liquidate in dispositivo.

Anche le spese di Ctu, anticipate in corso di causa, sono poste in via definitiva a carico del convenuto.

Non può invece essere accolta, in mancanza del deposito di nota spese, la domanda di rimborso delle spese di Ctp proposta dal condominio xxx e dai condomini L.C., M.F., L.T., P.L.P. Q. M.Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza:conferma l'ordinanza emessa dal Giudice designato per la trattazione della fase d'urgenza, Dr.ssa A.L. in data 15/04/00;

respinge, per le ragioni di cui in parte motiva, la domanda di risarcimento dei danni proposta da Condominio xxx, in persona dell'amministratore pro tempore, e dai condomini L.C., M.F., L.T., P.L.;

dichiara tenuta e conseguentemente condanna la I. s.n.c. in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare a G.A., a titolo di risarcimento dei danni, la somma di Euro 2380,84 oltre Iva;

condanna I. s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere agli attori le spese di lite che liquida in Euro 7.547,00 per diritti ed onorari ed Euro 304,92 per esborsi oltre Iva ed accessori come per legge a favore del condominio xxx e dei condomini L.C., M.F., L.T., P.L. ed Euro 7.547,00 per diritti ed onorati ed Euro 384,95 per esborsi oltre Iva ed accessori come per legge a favore di G.A.

Pone in via definitiva a carico di I. s.n.c. in persona del legale rappresentante pro tempore le spese delle Ctu espletate in fase d'urgenza e di merito già liquidate in corso di causa.Così deciso in Genova il 18 novembre 2005.

Depositata in Cancelleria il 18 novembre 2005.

 
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