07-05-2024
Criteri di opinamento delle note fissati dall'Ordine degli Avvocati di Bologna

A cura del Consigliere Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli
(prospetto aggiornato al 25 luglio 2005)

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·  TARIFFA CIVILE E PENALE, GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE (ONORARI);

·  TARIFFA CIVILE E PENALE, GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE (COMPETENZE);

·  TARIFFA CIVILE GIUDIZIALE (ONORARI);

·  TARIFFA CIVILE GIUDIZIALE (COMPETENZE); ·  TARIFFA CIVILE STRAGIUDIZIALE;

·  TARIFFA PENALE (ONORARI E COMPETENZE).

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TARIFFA CIVILE E PENALE,
GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE


(ONORARI) 

LIMITI DELL'OPINAMENTO:
- L'
opinamento delle note da parte del Consiglio viene deliberato sulla fede dell'esposto del legale, rimanendo in caso di contestazioni rimesso all'autorità giudiziaria ordinaria il pieno accertamento sulla esistenza o meno del mandato; l'opinamento sulla fede dell'esposto può essere precluso - ad avviso del Consiglio - solo ove appaia ictu oculi la prova positiva della inesistenza di un incarico.
(delibera del 9 aprile 2001)
- La tariffa professionale forense attiene esclusivamente a prestazioni di carattere professionale e non può trovare applicazione rispetto ad altre e diverse prestazioni, cosicchè non possono essere oggetto di opinamento le
attività di carattere didattico.
(delibera del 17 dicembre 2001)

PATTUIZIONE DEGLI ONORARI FRA AVVOCATO E CLIENTE:
- Gli eventuali
accordi fra avvocato e cliente circa la determinazione dell'onorario non sono oggetto nè di istruttoria nè di valutazione da parte del Consiglio dell'Ordine, a meno che non configurino circostanze di rilevanza deontologica.
(delibera del 15 dicembre 1999)

MANDATO CONGIUNTO A PIU' DIFENSORI:
- Anche l'
avvocato codifensore, che ha ricevuto dai clienti mandato congiunto alla trattazione della pratica legale, matura un autonomo e distinto diritto al compenso professionale, ancorchè il detto codifensore fosse all'epoca inserito quale collaboratore nello studio legale dell'altro difensore. Nel caso di difesa congiunta, pare equo opinare gli onorari per metà a ciascun difensore, mentre i diritti procuratori spettano al legale (o ai legali) che abbia effettivamente svolto le relative attività, sulla base della tariffa vigente all'epoca.
(delibera del 29 maggio 2000)
- Nel caso di
mandato congiunto a due difensori, il diritto al compenso del codifensore resta escluso quando non sono indicate separatamente le prestazioni di ciascuno degli avvocati, risultando implicitamente ed inequivocabilmente una reciproca sostituzione nelle singole prestazioni, poi sommate nella specifica (cfr. Cass. Civ., II Sez., n. 9242 del 12 luglio 2000).
(delibere del 20 novembre 2000, 18 dicembre 2000 e 15 gennaio 2001)

RINUNCIA AL MANDATO E SOLLECITI DI PAGAMENTO AL CLIENTE:
- Non sono previsti onorari per la
rinuncia al mandato, nè per la lettera di diffida per il pagamento della propria attività.
(delibera del 30 ottobre 2000)

REDAZIONE DELLA NOTA PER IL CLIENTE E RICHIESTA DELL'OPINAMENTO:
- Non sono dovuti onorari per la
redazione della nota per il cliente.
(delibere del 23 aprile 2001, 14 gennaio 2002, 8 luglio 2002, 20 gennaio 2003, 27 gennaio 2003 e 21 giugno 2004)
- Non sono dovuti onorari per le prestazioni di
redazione nota per il cliente, ricorso per opinamento e suo deposito.
(delibera del 12 marzo 2001)
- Non è dfovuto l'onorario relativo alla
redazione del ricorso per opinamento al Consiglio dell'Ordine.
(delibere del 13 dicembre 1999, 30 settembre 2002, 18 novembre 2002, 28 luglio 2003 e 14 aprile 2004)
- Non sono dovuti onorari per le
lettere di sollecito delle proprie note, nè per la richiesta di opinamento delle stesse.
(delibera dell'8 ottobre 2001)

INDENNITA' DI TRASFERTA E RIMBORSO DELLE SPESE GENERALI:
- Non è soggetta ad opinamento l'
indennità di trasferta, trattandosi di competenza e non di onorario.
(delibere del 20 dicembre 1999, 10 luglio 2000, 21 maggio 2001, 28 maggio 2001, 4 giugno 2001, 11 giugno 2001, 12 maggio 2003 e 20 settembre 2004)
- Le
indennità di trasferta e il rimborso delle spese generali non rientrano tra gli onorari.
(delibera del 20 gennaio 2003)
- Le
spese generali, pur dovute, non sono soggette ad opinamento.
(delibera del 9 aprile 2001)
- Qualora l'assistenza giudiziale si sia esaurita prima della entrata in vigore della nuova tariffa di cui al D.M. n. 127/04, va applicato il previgente D.M. n. 585/94 sia per gli onorari sia per le competenze; conseguentemente, il
rimborso spese generali ex art. 15 della tariffa professionale va applicato nella misura del 10%, e non del 12,5%.
(delibera del 18 luglio 2005) 

TARIFFA CIVILE E PENALE,
GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE
(COMPETENZE)

SCRITTURAZIONE E COLLAZIONE:
- l'importo per la
collazione va calcolato ogni quattro facciate della sola prima copia, dovendosi applicare l'importo previsto per la dattilografia e non quello per la stampa (che sarebbe applicabile solamente nel caso, ormai obsoleto, nel quale gli atti vengano fatti stampare in tipografia). Allo stesso modo, le spese di scritturazione vanno calcolate con riferimento all'impiego della dattilografia, secondo quanto previsto dal Consiglio con propria delibera del 23 marzo 1998, confermata con delibera del 22 marzo 2004 (pubblicata a pagina XV del corrente Albo degli Avvocati di Bologna).
(delibera del 14 febbraio 2005)
- I diritti di collazione spettano per ogni foglio, che è da intendersi il foglio uso bollo ovvero quattro facciate.
(delibere del 20 dicembre 1999 e 10 gennaio 2005)

NOTA SPESE GIUDIZIALE E NOTA PER IL CLIENTE:
- Non sono dovute competenze per la redazione della nota per il cliente.
(delibere dell' 8 luglio 2002, 21 ottobre 2002, 3 marzo 2003, 24 marzo 2003 e 18 aprile 2005)
- La competenza per "nota spese" è dovuta solamente per la nota spese giudiziale, che si deposita all'atto di assegnazione della causa a sentenza, e non invece per la nota che il legale redige per il proprio cliente.
(delibera del 13 giugno 2005)

RICHIESTA DI OPINAMENTO DELLA NOTA PER IL CLIENTE:
- Non sono dovute competenze per la redazione del ricorso per opinamento al Consiglio dell'Ordine.
(delibere del 26 novembre 2001, 21 ottobre 2002 e 18 luglio 2005)
- Non possono essere richiesti diritti per l'opinamento della nota salvo il recupero della spesa (ovvero tassa di opinamento).
(delibere del 14 maggio 2001 e 15 novembre 2004)
- la voce n. 41 di tariffa ("per la richiesta al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del parere per la liquidazione degli onorari di avvocato"), trattandosi di voce per attività giudiziale, può essere riconosciuta, a parere del Consiglio, esclusivamente per il caso previsto all'art. 59, ultimo comma, del R.D.L. n. 1578 del 27/11/1933 (legge professionale forense), il quale prevede che "per quanto riguarda l'onorario di avvocato, alla nota delle spese può essere unito, all'atto della presentazione di essa ed in ogni caso non oltre dieci giorni dall'assegnazione della causa a sentenza, il parere del Consiglio dell'Ordine".
(delibera del 14 febbraio 2005)

RINUNCIA AL MANDATO:
- Non sono dovute competenze per la redazione della lettera di rinuncia al mandato.
(delibera del 3 marzo 2003)
- Non esiste diritto per la rinuncia al mandato.
(delibera del 12 maggio 2003)
 

TARIFFA CIVILE GIUDIZIALE
(ONORARI)

CONSULTAZIONI CON IL CLIENTE:
- La voce "consultazioni con il cliente" è applicabile una volta sola per giudizio.
(delibera del 29 novembre 1999)
- La voce "consultazioni con il cliente" è unica, indipendentemente dal numero concreto di consultazioni, sia nella tariffa degli onorari sia in quella dei diritti.
(delibere del 2 dicembre 2002, 30 giugno 2003 e 22 settembre 2003)
- Non è dovuta la voce "consultazioni con il cliente", quando il rapporto professionale è stato intrattenuto solo con il "dominus". (delibera del 10 gennaio 2000)

ASSISTENZA AI MEZZI DI PROVA:
- L'onorario per l'
assistenza ai mezzi di prova  è unico per ogni mezzo di prova, indipendentemente dal numero delle udienze nel quale lo stesso può essersi svolto.
(delibere del 15 dicembre 2003, 20 dicembre 2004, 31 gennaio 2005 e 11 aprile 2005)
- La tariffa forense riconosce una voce unitaria di onorario "per ciascun mezzo istruttorio", cosicchè, quando siano state esperite solamente le prove testimoniali, detto onorario può essere riconosciuto una sola volta, risultando esorbitante e non conforme a tariffa la moltiplicazione di detto onorario per il numero dei testimoni effettivamente sentiti, trattandosi comunque sempre del medesimo mezzo istruttorio richiesto dal difensore ed ammesso dal giudice.
(delibera del 20 settembre 2004)
- L'attività di "assistenza alla C.T.U." non può attribuire onorario, posto che la consulenza disposta d'ufficio non è mezzo di prova (per i quali solamente è prevista una corrispondente voce di onorario).
(delibere del 29 marzo 2004, 5 luglio 2004 e 8 novembre 2004)

REDAZIONE DELLE DIFESE:
- Non sono dovuti onorari autonomi per la memoria di replica, perchè ricompresi nella voce unica "redazione delle difese" in cui confluiscono sia la memoria di replica che la comparsa conclusionale.
(delibere del 10 luglio 2000, 17 luglio 2000, 26 febbraio 2001, 23 aprile 2001, 16 luglio 2001, 17 marzo 2003, 5 maggio 2003, 5 giugno 2003, 22 ottobre 2003, 26 novembre 2003, 11 marzo 2004, 29 marzo 2004, 19 aprile 2004, 14 giugno 2004, 5 luglio 2004, 15 novembre 2004, 28 febbraio 2005, 9 marzo 2005, 11 aprile 2005 e 2 maggio 2005)
- La tariffa degli onorari giudiziali civili prevede una voce unica per la redazione delle difese conclusive, comprensiva sia della comparsa conclusionale sia della memoria di replica (per le quali, quindi, non possono essere esposti onorari distinti, ma un unico onorario unitario, compreso fra il minimo ed il massimo dell'importo previsto per lo scaglione di riferimento).
(delibera del 3 maggio 2004)

OPERA PRESTATA PER LA CONCILIAZIONE:
- L'onorario per la
conciliazione è dovuto solamente quando la conciliazione è riuscita.
(delibera del 21 giugno 2004)
- In caso di conciliazione giudiziale, la voce "opera prestata per la conciliazione" comprende già in sè la "redazione scrittura" per cui nessun onorario può essere riconosciuto per tale attività.
(delibera del 21 ottobre 2002)
- Nel caso di più cause riunite, poi conciliate, l'onorario per l'
opera prestata per la conciliazione è dovuto una sola volta.
(delibera del 12 novembre 2001)
- Quando la controversia giudiziale approda ad una definizione stragiudiziale, non sono liquidabili separatamente onorari per la definizione stragiudiziale, che vanno ricompresi negli onorari giudiziali sub specie di onorari per "opera prestata per la conciliazione".
(delibera del 22 novembre 2004)

TIPICITA' DEGLI ONORARI:
- La tariffa per gli onorari civili non prevede la voce "
esame documentazione".
(delibera del 26 aprile 2004)
- In materia giudiziale non possono essere opinati onorari per la corrispondenza informativa, trattandosi di attività per la quale è prevista l'applicazione di competenza e non di onorario.
(delibera del 26 marzo 2001)
- Non può essere riconosciuto
onorario per una "memoria" quando si tratti di deduzioni d'udienza e comunque quando questa sia stata predisposta prescindendo dalla tipicità di quelle previste dal c.p.c. o comunque autorizzate dal giudice.
(delibera del 31 marzo 2003)
- La tariffa forense non prevede onorario per la redazione di
deduzioni d'udienza, bensì solo per memorie (autorizzate).
(delibera del 29 marzo 2004)
- La voce "
redazione foglio di deduzioni" non trova riscontro nella tariffa e non attribuisce onorario.
(delibere del 21 ottobre 2001, 29 settembre 2003)
- La tariffa forense riconosce per l'attività di precisazione delle conclusioni, quand'anche formulate in foglio separato dal verbale, solamente una competenza e non anche un onorario.
(delibera del 5 luglio 2004)
- L'onorario parametrato a comparsa conclusionale non può essere applicato analogicamente ad altri atti, sia che si tratti di memorie autorizzate sia che si tratti di foglio di deduzioni e conclusioni.
(delibera del 14 febbraio 2005)
- La "
redazione atto di riassunzione" costituisce attività che dà diritto ad una corrispettiva voce di competenza, ma non anche di onorario.
(delibera del 10 gennaio 2005)

PROCEDIMENTI CAUTELARI (nella vigenza della tariffa di cui al D.M. n. 585/1994)[1]:
- Per la fase cautelare di una controversia, la tariffa prevede l'onorario unico (sez. X della tariffa: procedimenti speciali e concorsuali).
(delibera dell'11 novembre 2002)
- Per il procedimento cautelare in corso di causa la tariffa prevede (alla tabella X, n. 49) un onorario unico, comprensivo di tutte le voci di onorario, ivi compresa la partecipazione alle udienze.
 (delibera del 20 settembre 2004)
- Per un procedimento cautelare in corso di causa (nella duplice fase di procedimento in via di urgenza e fase di reclamo), la tariffa professionale prevede (tabella X) un onorario unico per i procedimenti speciali, da conteggiare per entrambe le fasi.
(delibera dell'11 marzo 2002)
- Per
l'attività di difesa in ricorso cautelare, la tariffa prevede un onorario unico (sez. X della tariffa: procedimenti speciali e concorsuali), al quale può essere aggiunto l'onorario per l'opera prestata per la conciliazione, quando questa sia riuscita.
(delibera dell'11 novembre 2002)
- Pur prevedendo la tariffa professionale per i procedimenti cautelari, assimilati ai procedimenti speciali, un onorario unico per tutto il procedimento, il Consiglio, per orientamento costante, ritiene che a detto onorario unico si possa derogare, applicando le voci della tariffa ordinaria, qualora, per complessità e ampiezza dell'attività prestata dal difensore, ciò appaia opportuno e giustificato.
(delibera del 25 marzo 2002)
- Alle attività di difesa svolte nella fase istruttoria di un procedimento cautelare, al fine dell'accoglimento della cautela, possono applicarsi gli onorari previsti per i procedimenti giudiziali di cui alla tabella III, e non già quelli previsti per i procedimenti speciali di cui alla tabella X, voce 49, sub B.
(delibera del 12 marzo 2001)
- Per il procedimento di sequestro trova applicazione l'onorario conglobato alla tabella X, voce 49, sub B, della tariffa forense.(delibera del 12 febbraio 2001)
- Il
procedimento possessorio è procedimento speciale e richiede quindi l'applicazione dell'onorario unico.
(delibera del 22 dicembre 2003)

ALTRI PROCEDIMENTI SPECIALI:
- Per il procedimento speciale di accertamento tecnico preventivo deve trovare applicazione la tabella X, voce 4, sub B, comprensiva di ogni altra voce di onorario.
(delibere del 10 gennaio 2000, 21 ottobre 2002 e 6 dicembre 2004)
- Si reputa corretto inquadrare il procedimento d'inventario quale procedimento speciale, per il quale la tariffa forense in materia giudiziale prevede (alla tabella X, n. 49) un onorario in voce complessiva ed unitaria.
(delibera del 17 maggio 2004)
- Il procedimento di sfratto rientra tra quelli "speciali" regolati dalla tariffa sub X, n. 49, che prevede un onorario unico.
(delibere del 26 febbraio 2001, 25 giugno 2001 e 13 gennaio 2003)
- Al
procedimento di sfratto per morosità, trattandosi di procedimento speciale, va applicato l'onorario unico ed unitario di cui alla tabella A, n. X-49B, della tariffa forense.
(delibera del 31 gennaio 2005)
- Il procedimento di liberazione dell'immobile ex casa coniugale deve intendersi procedimento cautelare e quindi "speciale" con onorario unico.
(delibera del 16 dicembre 2002)

CAUSE DI SEPARAZIONE E DIVORZIO:
- L'onorario dovuto per il procedimento di
separazione consensuale è quello conglobato stabilito dalla tabella X, voce 49, sub B, per i "procedimenti speciali".
(delibere del 6 marzo 2000, 8 ottobre 2001, 21 ottobre 2002 e 6 dicembre 2004)
- In caso di ricorso per
separazione consensuale e di collegata convenzione in scrittura privata, entrambi poi non sottoscritti dalle parti, l'onorario per la preparazione e la redazione della convenzione deve essere liquidato a percentuale ai minimi di tariffa.
(delibera del 6 dicembre 1999)
- L'attività di difesa per una
separazione consensuale conclusasi con la redazione del ricorso per separazione consensuale va quantificata secondo quanto previsto nella tabella X relativa ai procedimenti speciali.
(delibera del 2 agosto 2000)
- Per l'assistenza giudiziale nella pratica di separazione personale non appare dovuto l'onorario per "
redazione verbale di separazione consensuale", perchè tale voce di onorario non è prevista dalla tariffa forense.
(delibera del 2 maggio 2005)
- Per la pratica di
divorzio congiunto trova applicazione l'onorario unico per il procedimento speciale di cui alla voce 49, sub B.
(delibere del 5 giugno 2000 e  20 settembre 2004)

PERSONE E FAMIGLIA:
-  All'attività di assistenza nel
procedimento ex art. 330 c.c. davanti al Tribunale per i minorenni (decadenza dalla patria potestà) deve essere applicato l'onorario per i procedimenti speciali.
(delibera del 14 giugno 2004)
- All'assistenza nel procedimento di
reclamo ex art. 45 disp. att. c.c. (avverso i decreti del giudice tutelare) va applicato l'onorario unico previsto per i procedimenti speciali.
(delibera del 14 giugno 2004)
- Nel procedimento di
reclamo ex art. 739 c.p.c. trova applicazione l'onorario unico per i procedimenti speciali.
(delibera del 14 giugno 2004)
-  Nel
procedimento davanti al Giudice Tutelare per autorizzazione al rilascio del passaporto va applicato l'onorario unico previsto per i procedimenti speciali.
(delibera del 14 giugno 2004)

IMPUGNAZIONE DELIBERA CONDOMINIALE:
Per la determinazione del valore di una controversia avente ad oggetto l’impugnazione di una delibera condominiale su ricorso di un condomino, considerato in via generale che a mente dell’art. 6 n. 4 delle disposizioni generali della tariffa giudiziale civile, nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, per la determinazione del valore effettivo della controversia deve aversi riguardo al valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti,
il Consiglio delibera quanto segue:
- nel caso in cui un condomino impugni una delibera condominiale intendendo contestare la misura dell’importo dallo stesso dovuto per la propria quota di spese condominiali (cioè quando, a titolo d’esempio, contesti – anche in via incidentale – l’ammontare della somma da lui effettivamente dovuta come risultante dal rendiconto annuale per le spese generali in seguito all’approvazione da parte dell’assemblea, ovvero come risultante da un rendiconto per spese straordinarie regolarmente deliberate ed eseguite), si ritiene che il valore della controversia debba essere determinato con riferimento al valore della quota di spese condominiali in contestazione, e ciò anche ai sensi dell’art. 12 co. 1 c.p.c., secondo il quale il valore delle cause relative all’esistenza, validità o risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che sia in contestazione;
- nel caso invece in cui l’impugnativa riguardi una delibera concernente l’esecuzione di lavori che il condòmino intende contrastare nella sua integralità, e non solamente con riferimento alla propria quota di spesa, per la determinazione del valore della controversia non può aversi riguardo alla quota parte lui facente carico, quanto piuttosto deve riferirsi al criterio del valore indeterminabile.
(delibera del 24 maggio 2004)

CAUSE DI LAVORO:
- Nelle
cause di lavoro la comparsa di costituzione può essere considerata, ai fini della determinazione degli onorari, come memoria conclusionale (qualora non venga redatta anche una memoria conclusiva).
(delibera dell'8 gennaio 2001)
- Nel caso di un
procedimento in materia di lavoro articolato in un preliminare e pregiudiziale procedimento di tentata conciliazione ed in una successiva fase giudiziale, visto il disposto di legge, il Consiglio ritiene che la fase pregiudiziale non possa essere considerata attività stragiudiziale bensì come equiparabile ad un procedimento speciale a tariffa unica, da valutarsi in base all'attività prestata, in quanto l'attività da prestarsi viene in realtà assorbita nelle varie voci relative alla fase giudiziale.
(delibera del 23 dicembre 2002)
- Il procedimento, di natura cautelare, avente ad oggetto la
reintegrazione di un dipendente nel posto di lavoro, ha valore indeterminabile e lo scaglione di riferimento può essere individuato in quello fra euro 25.822,85 ed euro 51.645,69 (da 50 a 100 milioni di lire), tenuto conto che in alternativa alla reintegrazione è riconosciuta dalla legge al lavoratore l'opzione per un risarcimento pari a 15 mensilità oltre alle mensilità relative al periodo di interruzione del rapporto in misura non inferiore a 5.
(delibera del 17 marzo 2003)

PROCEDIMENTI CONCORSUALI:
- In caso di
procedimento per la dichiarazione di fallimento seguito dalla insinuazione del credito al passivo è dovuto un onorario unico complessivo; nulla spetta invece per "nomina nel comitato dei creditori".
(delibera del 17 settembre 2001)
- Il
valore della causa di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento deve essere riferito all'ammontare del passivo (cfr. Cass. 10 luglio 1993, n. 7596).
(delibera del 19 giugno 2000)
- Il
procedimento ex art. 101 L.F. è procedimento speciale, al quale si applica la tabella A, sub X (onorario unico).
(delibere dell'8 luglio 2002 e 22 luglio 2002)
- Sia per gli onorari per il
procedimento di dichiarazione di fallimento sia per quelli per il procedimento di reclamo ex art. 22 l.f., la tariffa forense prevede, come per tutti i procedimenti concorsuali (dovendosi intendere tali anche i procedimenti prefallimentari), un onorario unitario ed unico per l'intero procedimento.
(delibera del 10 gennaio 2005)

ESECUZIONE IMMOBILIARE:
- Con riguardo all'assistenza prestata in una
esecuzione immobiliare, si rileva che non attribuisce diritto a separati ed ulteriori onorari l'avere depositato due atti di intervento, oltre ad avere promosso l'esecuzione, essendo l'onorario unico e unitario previsto dalla tariffa per l'assistenza prestata nell'intero procedimento, a prescindere dagli atti depositati (i quali rilevano solamente nelle competenze, ma non nell'onorario unico).
(delibera del 7 marzo 2005)

ISCRIZIONE DI IPOTECA:
- La voce "
iscrizione ipoteca giudiziale", quando l'attività di iscrizione è stata svolta da terzi e non dal legale, deve considerarsi una spesa e non un onorario, e non può quindi essere oggetto di opinamento.
(delibera dell'1 ottobre 2001)

ARBITRATO:
- La
designazione d'arbitro non costituisce svolgimento di attività difensionale, e quindi non dà diritto ad onorario.
(delibera dell'1 ottobre 2001)
- Pur non potendosi considerare la
discussione in udienza arbitrale rientrante nella voce di tariffa "discussione finale", neppure la si può considerare alla stregua di una normale "udienza di trattazione", cosicchè si ritiene appropriato attribuire un valore medio fra quelli indicati dalle due voci tariffarie.
(delibera del 9 dicembre 2002)

ALTRI PROCEDIMENTI CIVILI:
- Gli onorari per la causa di
opposizione ad ingiunzione sono comprensivi anche del procedimento per sospensione della esecutività del decreto, che non è un procedimento autonomo rispetto al giudizio di opposizione.
(delibera del 17 settembre 2001)
- Non si ritiene che per il
subprocedimento di sospensione della esecuzione della sentenza di primo grado possano duplicarsi le voci di onorario per "consultazioni con il cliente" e "ricerca documenti", quando siano esposte anche per la fase di merito, dato il carattere sostanzialmente unitario del procedimento d'appello.
(delibera dell'11 aprile 2005)
- Per il procedimento di
inibitoria della provvisoria esecuzione di sentenza così come per quello di correzione di errore materiale deve trovare applicazione l'onorario forfettizzato di cui alla Tabella X, voce 49, lett. C.
(delibera del 3 marzo 2003)

GIUDIZIO AMMINISTRATIVO:
- Nella liquidazione degli
onorari nel giudizio amministrativo innanzi al Consiglio di Stato va stralciata la voce "memoria difensiva" quando l'atto si concreti in una costituzione di mera firma.
(delibera del 18 giugno 2001)
- Nella liquidazione degli
onorari nel giudizio amministrativo innanzi al Consiglio di Stato va eliminata la duplicazione della voce "redazione memoria", essendo tale voce unica per l'intero grado.
(delibera del 18 giugno 2001)

PROCEDIMENTI INNANZI ALLE MAGISTRATURE SUPERIORI:
- Nel giudizio avanti la Corte di Cassazione la voce "redazione ricorso, controricorso, memoria" è unica e, pertanto, può essere riconosciuta una sola volta.
(delibera del 18 novembre 2002)
- La voce "
ricerca documenti" non è contemplata tra gli onorari previsti per i giudizi davanti alle Magistrature superiori.
(delibera del 4 novembre 2002)

DIFESA IN UNA PLURALITA' DI PROCEDIMENTI:
- Nel caso di
difesa in più procedimenti, la ricorrente identità delle questioni oggetto dei diversi procedimenti e l'esito dei medesimi giustificano l'applicazione degli onorari contenuta verso i minimi di tariffa, per ciascun procedimento.
(delibera del 19 aprile 2004)

AUMENTO DEGLI ONORARI PER DIFESA DI PIU' PARTI:
- L'art. 5, punto 4, della tariffa, nel prevedere
l'aumento del 20% per la difesa di più persone, deve essere interpretato nel senso che viene in considerazione per tante volte quante sono le parti oltre la prima.
(delibera del 31 maggio 2004)
- L'
aumento del 20% per la difesa di più parti oltre la prima va operato solo sugli onorari e non sui diritti (competenze).
(delibere del 23 luglio 2001 e 12 gennaio 2004)
- L'
aumento del 20% sugli onorari per l'assistenza a più parti aventi la medesima posizione processuale spetta sui soli onorari (art. 5, comma 4°, della tariffa) e, nel caso di attività difensiva prestata nell'interesse di coppie di coniugi, ciascuna coppia va considerata un'unica parte, attesa l'identità di posizione processuale.
(delibera del 12 gennaio 2004)
- Nel caso di dodici distinte parcelle, riferite a dodici diversi clienti, che hanno ad oggetto le stesse questioni in diritto, le relative istanze di opinamento debbono essere riunite, al fine di consentirne una unitaria valutazione. L'identità delle posizioni dei dodici clienti impone che debba procedersi, ai sensi dell'art. 5, n. 4, della Tariffa professionale, all'opinamento di una sola parcella, operando l'
aumento del 20% per ogni cliente fino al numero di dieci, e del 5% per ogni altro cliente fino al numero di venti cioè, nella fattispecie, per altri due clienti.
(delibera del 15 novembre 1999)
 

TARIFFA CIVILE GIUDIZIALE
(COMPETENZE)

POSIZIONE E ARCHIVIO, DISAMINA, SESSIONI E CORRISPONDENZA:
- Le voci "
posizione e archivio", "disamina", "consultazioni con il cliente" e "corrispondenza informativa" vanno tutte esposte una sola volta ciascuna nell'ambito del procedimento.
(delibera del 7 marzo 2005)
- Tra i diritti non esiste la voce "
archiviazione", la quale pertanto non è dovuta (in aggiunta alla voce "posizione e archivio").
(delibera del 13 gennaio 2003)
- Le voci delle competenze "
corrispondenza" e "consultazioni" sono complessive e uniche e, quindi, devono essere esposte una volta sola anche in presenza di pluralità di corrispondenze e di consultazioni.
(delibere del 9 settembre 2002, 13 febbraio 2003, 31 gennaio 2005 e 22 giugno 2005)
- Le competenze per "
consultazione cliente" e "corrispondenza informativa"sono voci uniche, dovute una sola volta, salvo che nelle occasioni specificatamente indicate dalla Tariffa, qualora plurime all'interno del medesimo giudizio (sentenza non definitiva, ordinanza di rimessione in istruttoria, riassunzione).
(delibera del 4 novembre 2002)
- I diritti per "
corrispondenza" e "consultazioni" debbono essere esposti una volta sola ciascuno per l'intero procedimento, anche tenuto conto dell'attività svolta dopo la pubblicazione della sentenza.
(delibera del 22 giugno 2005)
- In considerazione del carattere unitario del
procedimento di separazione, non appare conforme ripetere per più di una volta (cioè, ripetendole sia per la fase presidenziale che per quella di merito) le voci "corrispondenza"e "consultazioni".
(delibera del 2 maggio 2005)
- La voce "
consultazioni con il cliente" è unica, indipendentemente dal numero concreto di consultazioni, sia nella tariffa degli onorari sia in quella dei diritti.
(delibere del 2 dicembre 2002, 30 giugno 2003 e 22 settembre 2003)
- Non appare congruo esporre un importo di "
spese imponibili" nella voce "consultazioni con il cliente", dovendosi ritenere tali spese imponibili già ricomprese nel rimborso spese generali, previsto dell'art. 15 della tariffa forense.
(delibera del 22 novembre 2004)
- Non sono dovuti diritti per ogni lettura o invio di lettere e fax, essendo la voce
corrispondenza o "postali" unica e onnicomprensiva.
(delibera del 12 maggio 2003)
- In materia giudiziale non possono essere opinati onorari per la
corrispondenza informativa, trattandosi di attività per la quale è prevista l'applicazione di competenza e non di onorario. La relativa competenza è dovuta dopo ogni provvedimento terminativo di una fase processuale.
(delibera del 26 marzo 2001)
- La competenza per "
accesso in Posta per raccomandata" non è prevista nè vi è la possibilità del suo anche implicito riconoscimento.
(delibera del 3 marzo 2003)

AUTENTICA DEL MANDATO:
- Non spetta al codifensore domiciliatario la competenza per
autenticazione del mandato, quando a ciò provvide, alla presenza del cliente, il codifensore "dominus".
(delibera del 27 settembre 2004)

FASCICOLO:
- La competenza per "
formazione fascicolo" è dovuta solamente per il caso di formazione del fascicolo atti e documenti depositato in un procedimento giudiziale.
(delibera dell'11 ottobre 2004)

ATTI, MEMORIE E DEDUZIONI SCRITTE:
- La "
redazione atto di riassunzione" costituisce attività che dà diritto ad una corrispettiva voce di competenza, ma non anche di onorario.
(delibera del 10 gennaio 2005)
- Non può essere riconosciuto onorario per la
redazione della comparsa di costituzione di nuovo procuratore, per la quale spetta unicamente la corrispondente competenza.
(delibera del 9 maggio 2005)
- La applicazione della competenza per "
deduzioni difensive d'udienza" (deduzioni a verbale) è consentita solamente in presenza di ampie e articolate deduzioni scritte.
(delibera del 20 settembre 2004)
- Le competenze per "
deduzioni a verbale" e per "esame deduzioni controparte" sono, a parere di questo Consiglio, dovute solamente nel caso in cui le relative verbalizzazioni abbiano contenuto ulteriore rispetto alle ordinarie attività d'udienza.
(delibera del 13 giugno 2005)
- Per la
nomina e, analogamente, per la sostituzione del C.T.P., la tariffa forense attribuisce una voce di competenza, ma non anche una corrispettiva voce di onorario, posto anche che la detta istanza non può essere equiparata a una memoria, così come intesa alla tabella A, n. 3, voce 17 della tariffa forense.
(delibera del 5 luglio 2004)

ESAME MEMORIE E DEDUZIONI AVVERSARIE:
- La voce di competenza "
esame deduzioni a verbale avversarie" non è conforme a tariffa e non è perciò dovuta.
(delibera del 29 settembre 2003)
- Non spettano al codifensore domiciliatario le competenze per "esame atto di appello", "esame comparsa di risposta", "esame comparsa conclusionale" ed "esame conclusionale avversaria" (in generale, per "
esame degli atti difensivi", tanto quelli del codifensore "dominus" che li abbia redatti, quanto quelli dell'avversario), competenze che spettano al solo "dominus" ovvero all'avversario.
(delibera del 27 settembre 2004)

ESAME DOCUMENTI:
- La competenza per "
esame documenti avversari", a tariffa, spetta una sola volta prima di ogni ordinanza collegiale o sentenza.
(delibere del 16 dicembre 2002, 29 settembre 2003, 6 ottobre 2003, 5 luglio 2004, 20 settembre 2004 e 17 gennaio 2005)
ESAME PROVE:
- La voce "
esame prove testimoniali" è unica e può essere esposta e richiesta una volta sola nel procedimento.
(delibere del 6 ottobre 2003 e 31 dicembre 2005)

ESAME ORDINANZE:
- Non tutte le
ordinanze emesse a seguito d'udienza attribuiscono diritto ad esporre una competenza, ma solamente quelle in cui il giudice non si limita alla fissazione della successiva udienza o agli incombenti ordinari.
(delibere del 15 novembre 2004 e 13 giugno 2005)
- La competenza per
esame del provvedimento all'esito della trattazione è dovuta solo per le ordinanze riservate et similia.
(delibera del 25 marzo 2002)

COPIE:
- La voce "
richiesta copie" comprende già in sè anche il relativo ritiro, il quale non attribuisce diritto ad una distinta competenza.
(delibere del 29 settembre 2003, 6 ottobre 2003, 15 novembre 2004, 22 novembre 2004, 14 febbraio 2005, 7 marzo 2005, 13 giugno 2005 e 22 giugno 2005)

DEPOSITI:
- Le competenze "
costituzione" e "deposito fascicolo" rappresentano l'una duplicazione dell'altra.
(delibera del 27 settembre 2004)
- La competenza per "
deposito documentazione probatoria" può essere esposta solamente quando il deposito venga eseguito non contestualmente al deposito della "memoria istruttoria".
(delibera del 20 settembre 2004)
- Non sono dovute le competenze per "
deposito citazione" e per "deposito fascicolo", che sono ricomprese in quella di "iscrizione a ruolo".
(delibera del 3 marzo 2003)
- Non appare conforme affiancare il diritto di "
deposito" alle competenze per "iscrizione a ruolo" e "costituzione", che entrambe assorbono la coincidente attività di deposito.
(delibera del 2 maggio 2005)

ACCESSI ALLA CANCELLERIA:
- La competenza per "
accesso alla cancelleria" può essere esposta solamente quando non sia assorbita da specifica competenza per l'incombente che viene svolto con l'accesso alla cancelleria: quindi, tale competenza non è dovuta in aggiunta alle voci di competenza quali "deposito", "richiesta copie", "notifica", eccetera.
(delibera del 22 novembre 2004)
- Alla luce dell'attuale Tariffa Forense, il diritto "
accesso agli uffici per ritiro atto notificato"  (B/45) deve ritenersi assorbito nel diritto "esame relata di notifica" (B/23).
(delibere del 10 febbraio 2003 e 7 marzo 2005)
- Le voci "
accesso uffici per notifica" e "notifica della citazione" sono da considerarsi un'unica voce.
(delibera del 3 marzo 2003)
- Le competenze esposte per
accesso all'ufficio per notifica, ritiro atto notificato, accesso alla cancelleria per iscrizione a ruolo non sono dovute in quanto già comprese, rispettivamente, nelle competenze previste per notifica atto, esame relata, iscrizione a ruolo.
(delibera del 3 aprile 2000)

UDIENZA:
- In occasione di ogni udienza non sono dovuti, in aggiunta alla competenza per la partecipazione all'udienza (quando non di mero rinvio), nè la
vacazione, nè l'esame degli scritti avversari, nè l'esame della documentazione avversaria.
(delibera dell'1 ottobre 2001)

NOTA SPESE GIUDIZIALE:
- La competenza per la
redazione della nota spese è applicabile solamente al caso in cui la nota sia stata depositata in giudizio, per i fini della liquidazione da parte del giudicante.
(delibera del 20 settembre 2004)

TIPICITA' DELLE COMPETENZE:
- Non è dovuta la competenza per l'
esame dei verbali di causa.
(delibera del 25 marzo 2002)
- Non esiste una voce di competenza per "
ricerca documenti".
(delibera del 20 settembre 2004)
- Nel procedimento di
espropriazione immobiliare non dà diritto a competenza la redazione della "relazione ventennale" (che è predisposta dal notaio, e non dal legale).
(delibera del 7 marzo 2005)

DIRITTI DI DOMICILIAZIONE:
- Il diritto per "
domiciliazione" spetta solo se il legale svolga la funzione di semplice "domiciliatario", e non anche nella ipotesi in cui il legale svolga l'attività di procuratore.
(delibera del 14 maggio 2001)
- Il
diritto di domiciliazione è dovuto al procuratore esclusivamente domiciliatario e non può essere richiesto unitamente e oltre alle singole e specifiche voci dei diritti della tabella B, I.
(delibera del 9 dicembre 2002)
- La voce "
domiciliazione" non è cumulabile con gli altri singoli diritti.
(delibera del 12 maggio 2003)
- Non sono dovuti i
diritti di domiciliazione, quando nella nota sono esposte specifiche e dettagliate voci di competenza.
(delibere del 15 novembre 1999 e 11 luglio 2005)

PROCEDIMENTI INNANZI ALLE MAGISTRATURE SUPERIORI:
- Per l'attività di
assistenza giudiziale davanti alle magistrature superiori, la tariffa professionale non prevede la spettanza all'avvocato delle "competenze".
(delibera del 18 marzo 2002)
- Nel
giudizio avanti il Consiglio di Stato non sono dovute le "competenze".
(delibera del 21 ottobre 2002)
- Nel
giudizio avanti la Corte di Cassazione non sono dovute "competenze".
(delibere del 18 novembre 2002 e 5 maggio 2003)
 

TARIFFA CIVILE STRAGIUDIZIALE

UNITARIETA' DELL'ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE:
- L'attivita prestata nell'espletamento di un incarico stragiudiziale va considerata nella sua
unitarietà con riferimento alle voci della Tabella e non va considerata in modo frazionato per ogni singolo episodio sì da configurare una molteplicità di incarichi laddove questo è stato unico.
(delibera del 7 giugno 2004)
- L'
esame e studio della pratica va indicato una volta sola.
(delibera del 9 luglio 2001)

RAPPORTO FRA ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE:
- Non possono essere opinati
onorari per prestazioni stragiudiziali, strumentali al giudizio e comunque assorbiti dall'opera prestata per la conciliazione, quando avvenuta.
(delibera del 19 giugno 2000)
- Non sono dovuti onorari per la
fase stragiudiziale, quando assorbita dall'attività giudiziale.
(delibere del 10 luglio 2000, 20 novembre 2000 e 14 gennaio 2002)
- In presenza di giudizio in corso, le
attività stragiudiziali vengono assorbite da quelle giudiziali.
(delibera del 17 marzo 2003)
- La eventuale
attività stragiudiziale svolta dal difensore in questioni oggetto di successivo sviluppo giudiziale non attribuisce diritto a separato compenso, venendo - come anche stabilito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione - gli onorari per la fase stragiudiziale (o, per meglio dire, pre-giudiziale) assorbiti da quelli maturati per la successiva fase giudiziale.
(delibere del 26 aprile 2004 e 22 novembre 2004)
- Vanno opinate sulla scorta della tariffa stragiudiziale civile tutte le attività di difesa svolte in una
controversia nella quale non vi sia stata costituzione nel giudizio promosso dalla controparte.
(delibera del 9 luglio 2001)

ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE E CONCILIAZIONE:
- Non è prevista dalla Tabella stragiudiziale la voce "
opera prestata per la conciliazione".
(delibere del 7 giugno 2004 e 7 marzo 2005)
- Costituisce attività stragiudiziale anche quella di assistenza davanti alla
commissione di conciliazione.
(delibera del 9 luglio 2001)

CONSULENZA E ASSISTENZA, PARERI ORALI: [2]
- Negli onorari stragiudiziali non è consentito cumulare le prestazioni di
consulenza con quelle di assistenza.
(delibere del 16 ottobre 2000, 7 gennaio 2002, 14 gennaio 2002, 5 giugno 2003, 21 luglio 2003, 28 luglio 2003)

- Nelle prestazioni stragiudiziali, la voce "parere orale" deve intendersi assorbita nelle voci relative all'assistenza.
(delibere del 24 marzo 2003 e 4 aprile 2005)
- In materia stragiudiziale, le
consultazioni orali anche telefoniche sono assorbenti dell'onorario per pareri orali; l'assistenza a riunioni deve intendersi quale conferenza di trattazione con le parti ed il collega avversario.
(delibera del 27 marzo 2000)
- Per la fase di attività stragiudiziale non risultano dovuti onorari per il parere orale, essendo la prestazione di
consulenza già compresa in quella di assistenza.
(delibera del 31 marzo 2003)
- Le prestazioni di
consulenza, anche quando consistente nella redazione di un parere scritto, costituiscono attività assorbente ed escludente quella riconducibile alle prodomiche e consequenziali prestazioni di assistenza.
(delibera del 7 febbraio 2005)
- Nelle "
prestazioni di consulenza" non è prevista la voce "esame e studio pratica", essendo la voce già comprensiva di "informativa e studio particolare".
(delibera dell'11 novembre 2002)
- La voce "
pareri orali" non è cumulabile con la voce "esame e studio pratica".
(delibera del 13 gennaio 2003)
- Nell'attività stragiudiziale di
consulenza non sono previste le voci "posizione archivio" ed "esame e studio pratica".
(delibera del 27 giugno 2005)

TIPICITA' DELLE VOCI DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE:
- La tariffa stragiudiziale non prevede voci di onorario per l'
esame delle singole corrispondenze ricevute (ma solo per quelle predisposte ed inviate), la cui attività deve essere intesa come ricompresa nella voce generale di "esame e studio pratica".
(delibere del 10 maggio 2004 e 21 febbraio 2005)
- La voce "
esame fax" non trova riscontro nella tariffa forense.
(delibera del 23 luglio 2001)
- Nell'attività stragiudiziale le voci "
esame lettera" ed "esame relazione tecnica" rientrano nella voce "esame e studio della pratica".
(delibera del 10 settembre 2001)
- La voce "
esame diffida di controparte" non è prevista dalla tariffa.
(delibera del 12 luglio 2004)
- In materia stragiudiziale non è dovuta la voce "
ricerca documenti".
(delibera del 25 giugno 2001)
- Non sono dovuti onorari per
accessi presso un carrozzaio.
(delibera del 27 aprile 2000)
- La voce "
definizione del risarcimento" deve essere considerata come "conferenza di trattazione fuori studio".
(delibera del 9 luglio 2001)

PRATICHE DI SUCCESSIONE:
- Nel caso di attività svolta in pratica di successione, sono da escludere le voci esposte per le
prestazioni di gestione amministrativa, dovendosi ritenere le stesse ricomprese nella voce per l'assistenza in pratica di successione.
(delibera del 26 luglio 2004)

CURATELA SPECIALE:
- L'attività di
curatela speciale di minore non rientra tra gli onorari opinabili, cosicchè la relativa istanza di opinamento deve essere respinta.
(delibera del 23 luglio 2001)

ATTIVITA' VARIE:
- L'opera di
assistenza forense per la predisposizione di un sito per l'attività professionale dei clienti è da considerare "paralegale strumentale" alla consulenza stragiudiziale, e resta assorbita (e non può quindi essere considerata ai fini dell'opinamento) da quella di consulenza consistente nei pareri scritti forniti consistenti nel predisporre le varie pagine del sito con riferimenti giuridici assemblati nella sezione di riferimento, cosicchè pare applicabile per similitudine il principio dettato per la materia contrattuale secondo il quale "in tema di onorari di avvocato per prestazioni stragiudiziali ... l'attività di esaminare precedenti accordi ricevuti in copia, nello studiare le possibili tutele degli interessi del proprio cliente e nell'esprimere i suggerimenti richiesti attraverso la riformulazione dell'accordo sulla falsariga del precedente, va inquadrata tra le prestazioni di consulenza" (Cass. Civ., sez. II, n. 4842/1989).
(delibera del 14 febbraio 2005)

AUMENTO DEGLI ONORARI PER DIFESA DI PIU' PARTI:
- Non si applica all'attività stragiudiziale l'
aumento del 20% previsto per l'assistenza a più clienti oltre il primo.
(delibera del 29 novembre 1999)
 

ONORARI E COMPETENZE PER L'ATTIVITA' DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE:
- Per l'attività stragiudiziale, la tariffa forense prevede la liquidazione di soli
onorari e non anche di competenze procuratorie.
(delibera del 17 marzo 2003)
- la Tabella in materia stragiudiziale esclude che oltre i compensi in esso previsti possano richiedersi
diritti procuratori.
(delibera del 7 giugno 2004)
- La tariffa stragiudiziale non contempla i diritti che quindi non sono dovuti per le
consultazioni, che sono compensate con il relativo onorario.
(delibera del 3 maggio 2004)
- Le
competenze esposte in materia stragiudiziale sono da considerarsi onorari.
(delibera del 6 marzo 2000)
- Nell'attività stragiudiziale, la voce "
posizione e archivio" è un "onorario" e non un "diritto", categoria che non è contemplata per l'attività stragiudiziale.
(delibera del 13 gennaio 2003)
- Le
vacazioni sono ammesse solo per l'attività giudiziale.
(delibera del 10 settembre 2001)
 

TARIFFA PENALE
(ONORARI E COMPETENZE)

- In materia penale, l'indennità per "posizione ed archivio" è dovuta solamente per l'assistenza stragiudiziale e non è prevista per quella giudiziale.
(delibera del 20 ottobre 2003)
- Anche in materia penale, le voci "posizione e archivio" e "indennità di trasferta" rientrano tra i diritti e non sono pertanto soggette all'opinamento.
(delibere del 25 marzo 2002 e 9 settembre 2002)
- In materia penale, la redazione della nomina a difensore non rientra nella voce prevista dalla tariffa per istanze, memorie, ecc. e pertanto, trattandosi in concreto di un'attività pari a quella richiesta per una semplice lettera, la competenza da riconoscersi è quella prevista per quest'ultima.
(delibera del 13 ottobre 2003)
- Nella tariffa penale non sono contemplate le voci "esame atti dell'accusa" ed "esame prove richieste dalla accusa".
(delibera del 12 settembre 2002)
- Non può essere riconosciuto onorario per la fase dibattimentale - discussione, essendo lo stesso ricompreso nella voce "partecipazione udienza".
(delibera del 20 ottobre 2003)
- L'onorario per la partecipazione e discussione all'udienza comprende entrambe le attività pertanto la voce discussione, distinta ed ulteriore rispetto alla partecipazione, non è dovuta.
(delibera del 17 maggio 2004)
- La istanza ex art. 335, comma 3, c.p.p. si concreta in una schematica richiesta di informazioni alla Procura della Repubblica e pertanto si ritiene congruo il minimo della relativa voce tariffaria.
(delibera del 13 ottobre 2003)
- Non esiste nella tariffa penale una voce "copia atti", e pertanto tale attività va liquidata come accesso all'ufficio.
(delibere del 24 marzo 2003, 20 ottobre 2003, 3 novembre 2003 e 23 giugno 2004)
- La voce "redazione nota spese" non è prevista dalla tariffa professionale penale.
(delibere del 23 giugno 2004 e 15 novembre 2004)


[1] Si segnala che la tariffa di cui al D.M. n. 127/2004 ha introdotto, all'art. 13 della tariffa giudiziale (ex art. 11 nella precedente tariffa), il comma 3 che espressamente attribuisce ai procedimenti cautelari non più onorario unico, ma tutte le voci di onorario singolarmente previste nella tabella A.
[2] Si segnala che ai sensi dell'art. 1 della tariffa stragiudiziale di cui al D.M. n. 127/2004 è ora possibile cumulare gli onorari per le prestazioni di consulenza e di assistenza.

 
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