07-05-2024
T.a.r. Puglia, Sez. II, 24.11.2006, n. 4124

                                             REPUBBLICA ITALIANA   

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO         

                                                                                             Reg. Sent. 

                                                                                        N. 4124/2006

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA

Sede di Bari - Sezione Seconda

                                                                           Reg. Ric. N.1202/2006

nelle persone dei magistrati:

 

 PIETRO MOREA       PRESIDENTE

GIUSEPPINA ADAMO         COMPONENTE

FRANCESCO BELLOMO     COMPONENTE - relatore

 

all'esito dell'udienza pubblica del 9.11.2006

 ha pronunciato la seguente

 SENTENZA

sul ricorso n. 1202/2006, proposto da Q. R., B. S., D. R., D. B. V., R.V. e T. A., rappresentati e difesi da Piccolo Avv. Franco;

C O N T R O

- il Comune di Andria, rappresentato e difeso da Gagliardi La Gala Avv. Franco; 

                                              e nei confronti

- di M. O.

                                e con l’intervento ad opponendum

- di M. L., rappresentato e difeso da Tomasicchio Avv. Emanuele e Deramo Avv. Antonio;

- di L. L. e di S. M., rappresentati e difesi da Antonio Guantario

per l'annullamentoprevia sospensione dell'esecuzione    

        delle note del 21.04.2006 prot. n. 22735 con le quali il Presidente della commissione di concorso per la copertura di n. 4 posti di “Responsabile di Settore” del Comune di Andria comunicava ad ognuno dei ricorrenti la non ammissione a sostenere la prova orale del concorso non avendo conseguito in entrambe le prove scritte una votazione non inferiore a 21/30 come prescritto dal bando

            di ogni altri atto allo stesso presupposto, consequenziale e connesso ed in particolare:

a)         della determinazione n. 1210 del 29.07.2004 del Segretario Generale del Comune di Andria di adozione del bando di concorso pubblico per la copertura di n. 4 posti a tempo indeterminato pieno di “Responsabile di Settore”;

b)        della determinazione del Segretario Generale del Comune di Andria n.1265 del 10.08.2004 di integrazione del bando indicato sub a);

c)         della determinazione del Segretario Generale del Comune di Andria n.1325 del 08.09.2004 di rettifica del bando indicato sub a) come integrato sub b);

d)        della deliberazione della Giunta Comunale di Andria n. 228 del 09.12.2004 di costituzione della commissione di concorso;e)         della predisposizione e deliberazione dell'oggetto delle prove scritte assegnate ai candidati;

f)         della valutazione e votazione delle prove scritte dei ricorrenti;

g)        della prosecuzione delle operazioni di concorso dopo il 30.04.2005, data di collocamento a riposo del Presidente dott. R., in mancanza di espressa conferma della sua nomina;

h)        della prosecuzione delle operazioni della Commissione dopo il 01.06.2005 nonostante la situazione di incompatibilità tra il Presidente della Commissione di concorso Dott. V. R. nominato Direttore Generale del Comune di Andria, con atto monocratico n. 385 del 01.06.2005, e, con successivo atto monocratico n. 410 del 03.11.2005, nominato Presidente del Nucleo di valutazione e del controllo di Gestione del Comune di Andria e la candidata al concorso avv. O. M., nominata dal Sindaco con atto monocratico n. 369 del 18.05.2005 come assessore del Comune di Andria con delega ai Lavori Pubblici  Manutenzione e Patrimonio;Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Andria;Visto l’atto di intervento ad opponendum di M. L.;

Visto l’atto di intervento ad opponendum di L. L.

Visto l’atto di intervento ad opponendum di S. M.

Visti i documenti prodottiVisti tutti gli altri atti di causaViste le memorie delle partiRelatore all'udienza di discussione il giudice Francesco Bellomo e uditi i difensori presenti come da verbale

Ritenuto quanto segue

 

                                                   Fatto e diritto

 1. Con ricorso notificato il 19.06.07 al Comune di Andria e a O. M., depositato il 10.07.06, Q. R., B. S., D. R., D. B. V., R.V. e T. A. domandavano l'annullamento:            delle note del 21.04.2006 prot. n. 22735 con le quali il Presidente della commissione di concorso per la copertura di n. 4 posti di “Responsabile di Settore” del Comune di Andria comunicava ad ognuno dei ricorrenti la non ammissione a sostenere la prova orale del concorso non avendo conseguito in entrambe le prove scritte una votazione non inferiore a 21/30 come prescritto dal bando            di ogni altri atto allo stesso presupposto, consequenziale e connesso ed in particolare:

a)         della determinazione n. 1210 del 29.07.2004 del Segretario Generale del Comune di Andria di adozione del bando di concorso pubblico per la copertura di n. 4 posti a tempo indeterminato pieno di “Responsabile di Settore”;

b)        della determinazione del Segretario Generale del Comune di Andria n.1265 del 10.08.2004 di integrazione del bando indicato sub a);

c)         della determinazione del Segretario Generale del Comune di Andria n.1325 del 08.09.2004 di rettifica del bando indicato sub a) come integrato sub b);

d)        della deliberazione della Giunta Comunale di Andria n. 228 del 09.12.2004 di costituzione della commissione di concorso;

e)         della predisposizione e deliberazione dell'oggetto delle prove scritte assegnate ai candidati;

f)         della valutazione e votazione delle prove scritte dei ricorrenti;

g)        della prosecuzione delle operazioni di concorso dopo il 30.04.2005, data di collocamento a riposo del Presidente dott. R., in mancanza di espressa conferma della sua nomina;

h)        della prosecuzione delle operazioni della Commissione dopo il 01.06.2005 nonostante la situazione di incompatibilità tra il Presidente della Commissione di concorso Dott. V. R. nominato Direttore Generale del Comune di Andria, con atto monocratico n. 385 del 01.06.2005, e, con successivo atto monocratico n. 410 del 03.11.2005, nominato Presidente del Nucleo di valutazione e del controllo di Gestione del Comune di Andria e la candidata al concorso avv. O. M., nominata dal Sindaco con atto monocratico n. 369 del 18.05.2005 come assessore del Comune di Andria con delega ai Lavori Pubblici  Manutenzione e Patrimonio;

A fondamento del ricorso, premesso di aver partecipato al concorso per la copertura di n. 4 posti di “Responsabile di Settore” del Comune di Andria e di non essere stati ammessi a sostenere la prova orale non avendo conseguito in entrambe le prove scritte la minima richiesta (21/30), ripercorso l'iter procedimentale del concorso deducevano plurime censure di violazione di legge ed eccesso di potere.Resisteva in giudizio il Comune di Andria.

Intervenivano ad opponendum M.L., L. L., S. M..La causa passava in decisione alla pubblica udienza del 9 novembre 2006.2.

I ricorrenti censurano la non ammissione alle prove orali (motivi n. 4 e 5) e la stessa validità del bando di concorso (motivi nn. 1, 2, 3).

La lesione dell'interesse (strumentale) alla partecipazione al concorso è attuale, essendo pregiudicato già dall'atto di esclusione.

La lesione dell'interesse (finale) all'attribuzione dei posti messi a concorso non è attuale, non essendosi la procedura concorsuale conclusa ed il bene della vita assegnato, sicchè il ricorso è inammissibile quanto all'impugnazione del bando per difetto di interesse ad agire.

Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione del Regolamento comunale di accesso (che prescrive che una delle prove scritte abbia contenuto teorico pratico), lamentando la natura esclusivamente teorica di entrambe le prove scritte.

La censura è infondata perchè i quesiti oggetto della prima prova scritta vertono su aspetti anche pratici della vita amministrativa degli Enti Locali.

Con il quinto motivo di ricorso si deduce la violazione dell'obbligo di (sufficiente) motivazione, ribadita dall'art. 11 del Regolamento comunale di accesso. La censura non coglie nel segno.

Il Tribunale, al fine di verificare la fondatezza della doglianza, ha disposto di acquisire la documentazione relativa alla correzione delle prove scritte dei ricorrenti giudicate insufficiente, ivi compresi i criteri di valutazione fissati dalla Commissione di concorso.

Dall'esame della documentazione emerge sia la sufficiente predeterminazione dei criteri di valutazione, sia la formulazione di un giudizio, sia pure sintetico, agganciato a detti criteri. Ciò è quanto basta a ritenere assolto l'onere di motivazione prescritto in materia di pubblici concorsi, vieppiù considerando il prevalente indirizzo giurisprudenziale di appello che ritiene sufficiente il voto numerico. Indirizzo che, per quanto suscettibile di revisione anche alla luce del novum legislativo in tema di concorso notarile, non può essere scavalcato sino a pretendere dall'amministrazione che elabori il proprio giudizio con argomenti che vadano oltre standards predeterminati.

Il ricorso è in parte inammissibile, in parte respinto.

Spese compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari - Seconda Sezione, pronunciando sul ricorso proposto come in epigrafe lo dichiara in parte inammissibile ed in parte lo rigetta.Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 9 novembre 2006, con l'intervento dei magistrati:

 

Pietro Morea (pres.)

 - Giuseppina Adamo

 - Francesco Bellomo (est.)

 f.to Pietro Morea                   - Presidente

f.to Francesco Bellomo         - Estensore.

 

 

Pubblicata mediante depositoin Segreteria il 24 novembre 2006(Art. 55, Legge 27 aprile 1982 n.186)  

 
< Prec.   Pros. >