08-05-2024
Cass. Civ., I Sez., 13.07.2007, n. 15678

 

 Pres. DE MUSIS, Rel. Vitrone – C. (avv. V. Cerulli Irelli e Francesco Bruno) c/ T. (avv. Antonio Guantario) e Comune di Andria ( avv. Giuseppe Di Bari) – rigetta il ricorso per cassazione. 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE

R.G.N. 34936/06

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Rosario                    DE MUSIS                              Presidente

Dott. Ugo                                    VITRONE                         Cons. Relatore

Dott. Salvatore                 SALVAGO                              Consigliere

Dott.  Gianfranco              GILARDI                                Consigliere

Dott. Fabrizio                    FORTE                                  Consigliere

Ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

          C. M., elettivamente domiciliato in Roma, Via Dora, n. 1, presso l’avv. Vincenzo Cerulli Irelli, che unitamente all’avv. Francesco Bruno lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso

Ricorrente

Contro

          T. M., elettivamente domiciliato in Roma, via Alberico II, n. 35, presso l’avv. Antonio Guantario che lo rappresenta e difende per procura a margine del controricorso;

controricorrente

 

      COMUNE DI ANDRIA, in persona del sindaco in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via san Damaso, n. 5 (studio legale avv. Enzo Augusto) presso l’avv. Giuseppe Di Bari, che lo rappresenta e difende per procura in calce al controricorso;

controricorrente

e nei confronti del

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI BARI E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ANDRIA,

 intimati

avverso la decisione della Corte d’Appello di Bari n. 835, pubblicata il 19 settembre 2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 giugno 2007 dal relatore Cons. Ugo VITRONE;

uditi gli avv.ti Vincenzo CERULLI IRELLI, Giuseppe DI BARI, e Antonio GUANTARIO;

udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

 

 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

          Con ricorso depositato il 4 aprile 2006 M. C. impugnava dinanzi al Tribunale di Trani la delibera in data 8 febbraio 2006, notificatagli  il 10 febbraio e confermata il 1° marzo successivo, con la quale il consiglio comunale di Andria non aveva convalidato il suo subingresso, quale primo dei non eletti nella lista “Democrazia è Libertà- La Margherita”, in luogo di un candidato eletto in occasione  delle elezioni comunali svoltesi in Andria il 3-4 aprile 2005 e decaduto per aver accettato la carica di assessore comunale: la mancata convalida era motivata dalla ineleggibilità del ricorrente per aver egli ricoperto la carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune sino al gennaio 2006.

          Resistevano all’impugnazione M. T. candidato chiamato a far parte del consiglio comunale nella sua qualità di primo dei non eletti dopo il C., e il Comune di Andria.

          Con sentenza del 23 maggio 2006 il tribunale accoglieva la domanda e dichiarava il C. eleggile alla carica di consigliere comunale.

          Sul gravame del T., al quale prestava adesione il Comune di Andria, la Corte d’Appello di Bari, con sentenza del 6-19 settembre 2006, riformava la decisione impugnata e rigettava la domanda del C..

          Osservava la Corte che il ricorso era inammissibile essendo stata tardivamente impugnata la delibera in data 8 febbraio 2006 che aveva negato la convalida della elezione del C. a consigliere comunale; tale delibera, notificata il 10 febbraio, era stata infatti impugnata con ricorso depositato il 30 aprile successivo, e cioè oltre il termine di trenta  giorni prescritto dall’art. 82 del D.P.R. n. 570 del 1960. Non poteva invocarsi nella specie l’adozione del procedimento di contestazione previsto dall’art. 69 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), poiché la causa di ineleggibilità era preesistente e non sopravvenuta ed avrebbe dovuto  essere rimossa con le dimissioni del C. da comunicarsi entro la data di presentazione della candidature, e neppure poteva attribuirsi rilevanza alla seconda delibera del 1° marzo successivo, trattandosi di delibera meramente confermativa della precedente.

          La Corte affrontava, ad abundantiam, anche il merito dell’impugnazione ed affermava che il collegio dei revisori dei conti doveva essere presente per legge in ogni comune ed esercitava-contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice-un controllo sistematico e generalizzato, e cioè istituzionale, su tutti gli atti del comune  che comportassero impegni di spesa e sulle attività attuative ad essi connesse, verificava i bilanci, aveva l’obbligo di denunciare alla Corte dei Conti le irregolarità riscontrate, effettuava le verifiche di cassa ed aveva ampi poteri di accesso agli atti, nonché poteri di verifica ed ispezione, com’era del resto confermato dallo statuto del Comune di Andria.

          Osservava conclusivamente che l’incarico di revisore dei conti non poteva essere esercitato dai componenti degli organi degli enti locali e da coloro che avessero ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina ai sensi dell’art. 236 del T.U. n. 267 del 2000.

          Contro la sentenza ricorre per cassazione M. C. con cinque motivi illustrati da memoria e solleva, in subordine, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 60 del D.Lgs. n. 267 del 2000.

          Resistono, con separati controricorsi, M. T. e il Comune di Andria.

          Non ha presentato difese il Procuratore Generale della repubblica presso la Corte d’Appello di Bari.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

          Va esaminato preliminarmente il terzo motivo del ricorso con il quale viene denunciata la violazione dell’art. 50, co, 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dell’art. 42 bis dello statuto del comune di Andria in relazione all’art. 360, n. 3 cod. proc. civ. per avere il comune resistito nel giudizio di appello in persona del sindaco, in violazione dello statuto comunale il quale prevede che la rappresentanza processuale del comune e i provvedimenti connessi competono al direttore generale che promuove e resiste alle liti, previa deliberazione della giunta comunale.

          La censura è inammissibile per difetto di interesse poiché l’ordinamento non appresta alcuna tutela all’interesse alla mera regolarità formale del processo ma richiede che ciò comporti un pregiudizio per la parte che diverrebbe definitivo se non tempestivamente rimosso attraverso lo strumento dell’impugnazione. Ne consegue che l’interesse a denunciare la violazione di una regolatrice del processo sussiste solo se ciò abbia comportato un pregiudizio alla sfera giuridica della parte la quale avrebbe dovuto allegare e dimostrare, nella specie, che le ragioni fatte valere nel giudizio di appello dalla controparte priva di valida procura sono state la causa determinante del rigetto della sua domanda. Tale circostanza non è stata peraltro allegata dal C. e pertanto il mancato rilievo d’ufficio da parte del giudice di appello della eventuale carenza di capacità processuale del Comune di Andria, convenuto in giudizio ed appellato, potrebbe riflettersi solo sulla disciplina delle spese giudiziali, che nella specie sono state integralmente compensate tra le parti, sicchè nessun pregiudizio è derivato al ricorrente della dedotta carenza di capacità processuale del Comune di Andria né sul piano processuale, né su quello patrimoniale.

          Con i primi due motivi, che per la natura delle censure articolate sono suscettibili di esame congiunto, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 82 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e dell’art. 69 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in relazione all’art. 360, n. 3. cod. proc. civ. e sostiene che erroneamente la sentenza impugnata avrebbe attribuito carattere meramente confermativo alla delibera del marzo 2006, negando così ogni riapertura dei termini di impugnazione, in quanto la delibera meramente confermativa sarebbe solo quella che richiama un precedente provvedimento ricordandone il contenuto senza alcuna rinnovata valutazione, a seguito di una nuova istruttoria, degli elementi di fatto e di diritto che ne costituiscono il fondamento (primo motivo) e, in subordine, afferma che dovrebbe essergli riconosciuto nella specie il beneficio dell’errore scusabile in relazione all’effettivo termine di impugnazione, avendo egli confidato nella legittimità dell’azione amministrativa conseguente all’attivazione della procedura di cui all’art. 69 dell’ordinamento degli enti locali (secondo motivo).

          Nessuna delle due censure in esame è meritevole di accoglimento poiché la volontà manifestata dall’Amministrazione di dar corso alla procedura di cui all’art. 69 non incide sull’esclusione del diritto al subingresso in qualità di candidato primo dei non eletti fatto valere dal ricorrente, esclusione che deriva immediatamente dalla prima delibera di mancata convalida dell’elezione per un duplice ordine di ragioni.

          Va considerato, innanzi tutto, che tale procedura è prevista per le ipotesi in cui una causa di ineleggibilità o di incompatibilità si verifichi successivamente all’elezione, nel qual caso, prima di ogni provvedimento al riguardo, si concede al candidato eletto di formulare osservazioni e di provvedere eventualmente all’eliminazione della causa di ineleggibilità o di incompatibilità sopravvenuta e, solo se egli non vi provveda nel termine di legge, il consiglio comunale lo dichiara decaduto.

Nella specie, invece, la mancata convalida dell’elezione in surrogazione equivale a dichiarazione di ineleggibilità e pertanto la richiesta di osservazioni da parte del consiglio comunale non può privare della sua definitività il provvedimento originario. Tale conclusione non muta se la nuova istruttoria venga intesa come preordinata ad un eventuale annullamento d’ufficio della prima delibera poiché questa, fino a quando non venga annullata, conserva tutta la sua efficacia, sulla quale non può spiegare alcun effetto una delibera confermativa, ancorchè preceduta da una rinnovata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto della prima delibera, dal momento che una richiesta di osservazioni non può avere l’effetto di rendere meramente provvisorio il provvedimento di mancata convalida dell’elezione in surrogazione.

          Né, infine, può essere utilmente invocata l’esimente dell’errore scusabile poiché ne è stata ravvisata l’incidenza quante volte l’Amministrazione venga meno ad un obbligo ad essa imposto dalla legge nei confronti dei destinatari della notifica dei suoi atti, come nel caso in cui l’atto non contenga l’indicazione dell’autorità cui è possibile ricorrere e il relativo termine, secondo quanto prescritto dall’art. 3, co. 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (SS.UU. 18 maggio 2000, n. 362; Cass. 30 agosto 2005, n. 17485).

          Nella specie non è stata formulata alcuna doglianza in tal senso né è stata denunciata la violazione di un obbligo posto dalla legge a carico dell’Amministrazione ma si è affermato unicamente che il Comune di Andria, con la sua richiesta di osservazioni, avrebbe causato un errore scusabile nel ricorrente il quale avrebbe in buona fede atteso un supposto provvedimento definitivo prima di agire in giudizio a tutela del suo diritto di elettorato passivo.

          Il rigetto dei primi tre motivi e la conseguente conferma della inammissibilità del ricorso contro il provvedimento di mancata convalida dell’elezione in surrogazione del C. comportano l’assorbimento dell’esame dei successivi due motivi che sono diretti a contestare la sussistenza e l’attualità della ritenuta causa di ineleggibilità del C. quale componente del Collegio dei revisori dei conti e l’irrilevanza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 60, co. 1, n. 5, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che prevede l’ineleggibilità a consigliere comunale dei componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull’amministrazione del comune.

          In conclusione il ricorso non può trovare accoglimento e deve essere respinto.

          Le spese giudiziali seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

 

          La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali che liquida per ciascuno dei controricorrenti in complessivi € 3.600,00 di cui € 3.000,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge.

          Così deciso in Roma, il 26 giugno 2007.

Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2007.

 

 
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