07-05-2024
Cons. Stato, Sez. IV, 6 luglio 2010, n. 4331

N. 04331/2010 REG.DEC.

N. 02552/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANAI

N NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Statoin sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 2552 del 2008, proposto da Tiziana Panunzio Marvasi, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giacomo Saccomanno e Tommaso Marvasi, ed elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Roma, viale Angelico n. 2, come da mandato a margine del ricorso introduttivo;controMinistero della giustizia, in persona del ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12;
Consiglio superiore della Magistratura, in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12;

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima, n. 4390 del 15 maggio 2007; visto il ricorso in appello, con i relativi allegati,visto l’atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni appellate;viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;visti gli atti tutti della causa;relatore all’udienza pubblica del giorno 11 maggio 2010 il consigliere Diego Sabatino; uditi per le parti l’avv. Tommaso Marvasi e l’avv. dello Stato Marco Stigliano Messuti;

considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue: 

FATTO

Con ricorso iscritto al n. 2552 del 2008, Tiziana Panunzio Marvasi proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima, n. 4390 del 15 maggio 2007 con la quale era stato respinto il ricorso proposto contro il Ministero della giustizia ed il Consiglio superiore della Magistratura per l’annullamento del giudizio di non idoneità riportato dalla ricorrente nelle prove scritte del concorso a 350 posti da uditore giudiziario indetto con d.m. 12.3.2002.Il ricorso, dapprima ritualmente instaurato innanzi al T.a.r. Calabria e poi pervenuto al T.a.r. del Lazio a seguito dell’eccezione di incompetenza formulata dalla difesa erariale, veniva fondato su censure riguardanti la motivazione del giudizio e sulla violazione del requisito dell’anonimato.Costituitosi il Ministero della giustizia ed il Consiglio superiore della Magistratura, il ricorso veniva deciso con la sentenza appellata. In essa, il T.A.R. riteneva infondate le doglianze sulla base della giurisprudenza consolidata in tema di motivazione dell’atto amministrativo e sulle pregresse valutazioni già operate in tema dello specifico concorso.Contestando le statuizioni del primo giudice, la parte appellante evidenziava l’erroneità della sentenza, riproponendo le stesse ragioni di diritto già proposte in primo grado.Nel giudizio di appello, si costituiva l’Avvocatura dello Stato per il Ministero della giustizia ed il Consiglio superiore della Magistratura, chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.Alla pubblica udienza del giorno 11 maggio 2010, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.

DIRITTO

1. - L’appello non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.

2. - Con un unico motivo di diritto, articolato in trentuno punti, l’appellante deduce illegittimità della sentenza per violazione dell’art. 13 del R.D. n. 1860 del 1925 e del d.P.R. n. 487 del 1994; erronea, contraddittoria ed insufficiente motivazione.L’appellante, fondamentalmente, si duole di una serie di illegittimià che ruotano intorno all’obbligo di motivazione dell’atto amministrativo, sottolineando analiticamente i comportamenti della commissione valutatrice che integrerebbero violazioni di tale obbligo.

2.1. - La doglianza è infondata e va respinta.Il tema della motivazione dell’atto amministrativo è oramai improntato, a livello giurisprudenziale e dottrinale, ad una valutazione funzionale degli obblighi spettanti alla pubblica amministrazione. Superando le impostazioni delle teorie formali, la giurisprudenza afferma che la motivazione del provvedimento amministrativo è finalizzata a consentire al cittadino la ricostruzione dell'iter logico e giuridico attraverso cui l'amministrazione si è determinata ad adottare un dato provvedimento, controllando, quindi, il corretto esercizio del potere ad esso conferito dalla legge e facendo valere, eventualmente nelle opportune sedi, le proprie ragioni. Pertanto, la garanzia di adeguata tutela delle ragioni del privato non viene meno per il fatto che nel provvedimento amministrativo finale non risultino chiaramente e compiutamente rese comprensibili le ragioni sottese alla scelta fatta dalla pubblica amministrazione, allorché le stesse possano essere agevolmente colte dalla lettura degli atti afferenti alle varie fasi in cui si articola il procedimento, e ciò in omaggio ad una visione non meramente formale dell'obbligo di motivazione, ma coerente con i principi di trasparenza e di lealtà desumibili dall'art. 97 cost. (da ultimo Consiglio di Stato IV, 30 maggio 2005, n. 2770; conformemente id., 14 febbraio 2005 , n. 435; id. V, 20 ottobre 2004, n. 6814).

Ove quindi la decisione amministrativa risulti motivata, nel senso giuridico e nella decisione tecnica, dalla lettura non del solo provvedimento, ma degli atti del procedimento comunque noti o conoscibili dal privato, le doglianze sul difetto di motivazione dell’atto conclusivo non possono essere accolte.La valutazione della sopravvenuta importanza dell’intero iter procedimentale rispetto alla motivazione come fatto interno dell’atto appare quindi del tutto consona con le più aggiornate letture dell’agire amministrativo, dove il reale momento decisionale non sempre coincide con il provvedimento finale, quando questo si limita unicamente ad esternare l’esito della decisione. Le norme sul procedimento in concreto, imponendo l’acquisizione di determinati fatti o di interesse, le modalità di ponderazione degli interessi, i criteri di giudizio, ecc., svolgono quindi una funzione che non è di mera regolazione del modus operandi, ma incidono nel contenuto stesso del provvedimento finale, che è connotato e denotato dalle scelte operate nelle fasi precedenti.

Pertanto, la motivazione è obbligo che viene rispettato non solo quando è l’atto finale ad essere compiutamente giustificato ma, soprattutto nei casi in cui la normativa non impone modi di esternazione delle ragioni particolarmente analitici o quando si viene a collidere con la discrezionalità tecnica dell’amministrazione, quando le regole procedimentali vengano accuratamente seguite, in modo tale che si possa ragionevolmente ritenere che gli organi pubblici abbiano agito sotto un velo di ignoranza sull’esito finale del loro operato, così escludendo parzialità ed inefficienze.

2.2. - Così ricostruito il contenuto dell’obbligo motivazionale ed il suo rapporto con le regole procedimentali, la Sezione non può che rilevare come il ricorso in questione si limiti a riproporre una serie di questioni sul tema della correzione degli elaborati in sede concorsuale, già abbondantemente vagliate e ritenute inidonee ad incidere sulla legittimità dell’atto.Ed in particolare:

a) in ordine alle censure che, riguardo alle modalità di formulazione del giudizio finale, si rivolgono contro l’insufficienza della mera motivazione numerica, la parte ricorrente si duole dell’impossibilità di un riscontro sull’iter decisionale seguito dalla commissione, attesa la pochezza del solo dato sintetico contenuto nella mera cifra aritmetica. L’insufficienza del dato numerico influisce allora anche sul profilo generale della carenza o non idoneità della motivazione in senso pieno, determinando l’illegittimità dell’operato della commissione.Tuttavia, va rimarcato che, a seguito di una considerevole elaborazione, la giurisprudenza è oramai ferma nel considerare, in assenza di una normazione ad hoc, del tutto sufficiente la motivazione contenuta in un punteggio numerico. In tal caso, si tratta di motivazione sintetica, ma comunque significativa ed idonea a rendere palese la valutazione compiuta dalla commissione, con la conseguenza che, se per un verso, non occorre integrare il punteggio numerico con un'apposita motivazione, un obbligo di motivazione integrativa si pone solo nel caso in cui vi sia un contrasto talmente rilevante fra i punteggi attribuiti dai componenti della commissione da configurare un'eventuale contraddittorietà intrinseca del giudizio complessivo (da ultimo Consiglio di Stato, sez. IV, 14 aprile 2006, n. 2127, anche in tema di concorso notarile; nonché id. sez. VI, 26 maggio 2006 n. 3147; id., 14 gennaio 2005, n. 110; id., IV 5 agosto 2005, n. 4165);

b) in merito alla mancata presenza di annotazioni ai margini del testo corretto, va ricordato come il punteggio numerico sia considerato di per sé idoneo a sorreggere l'obbligo di motivazione richiesto dall'art. 3 l. 7 agosto 1990 n. 241 anche qualora non siano rinvenibili sull’elaborato segni grafici o glosse di commento a margine dell'elaborato (da ultimo T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 24 dicembre 2004, n. 1933);

c) sulle censure che riguardano le modalità di funzionamento della commissione di gara e la mancata o insufficiente predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove o comunque la loro irragionevolezza in quanto non suscettibili di controllo, va ricordato che, secondo l’argomentazione oramai accolta, la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove è connotata da un’ampia discrezionalità, per cui i criteri adottati sfuggono al sindacato giurisdizionale, salvi i casi di manifesta illogicità e irrazionalità (Consiglio di Stato sez. IV, 6 maggio 2004, n. 2798; id. IV, 8 febbraio 2000 n. 679). Pertanto, in assenza di un rilevante scostamento dai detti canoni di coerenza, le scelte operate dalla commissione appaiono del tutto immuni dalle censure operate;

d) per quanto riguarda le censure che si rivolgono la stringatezza dei tempi di correzione, va rimarcato come, in tema di valutazioni dei tempi medi di correzione, la giurisprudenza ha sostenuto, da un lato, l’infondatezza della censura in quanto si tratta di vicenda normalmente sottratta al controllo di legittimità (Consiglio di Stato VI, 27 maggio 1998 n. 829); dall’altro, e con affermazioni ancora più radicali, la inammissibilità della censura stessa, in quanto prospettata non in relazione ad un dato assoluto (tempo effettivamente occorso), ma ad un dato relativo (tempi medi di correzione), facendo risaltare l’assenza di alcuna prova o indizio dell'asserita incongruità del tempo occorso alla correzione delle prove della parte ricorrente, risultando dai verbali solo l'indicazione del tempo occorso alla correzione degli elaborati svolti da un certo numero di candidati (Consiglio di Stato, sez. IV, 5 agosto 2005, n. 4165);

e) per quanto riguarda le censure sulle modalità di verbalizzazione delle sedute, anche in riferimento alla mancata sottoscrizione o vidimazione dei singoli aspetti della correzione, va ricordato che non è prescritta la verbalizzazione della votazione assegnata da ciascun commissario come elemento di legittimità della valutazione delle prove in un pubblico concorso, salvo che risulti il dissenso da parte di taluno dei commissari, ai quali solo spetta di invalidare per tale motivo la verbalizzazione della seduta (Consiglio di Stato, sez. VI, 20 luglio 1995 n. 764), in quanto, in un’ottica di maggiore rilievo e salve diverse disposizioni del bando o dei criteri fissati dalla commissione esaminatrice, l'onere di verbalizzazione delle operazioni di concorso (di cui all'art. 14 d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487) è sufficientemente garantito dall'indicazione del giudizio finale della commissione (TAR Calabria, 3 aprile 1998, n. 252);

f) in merito alla normativa in tema di motivazione di cui al D.Lvo 24 aprile 2006, n.166 “Norme in materia di concorso notarile, pratica e tirocinio professionale, nonché in materia di coadiutori notarili in attuazione dell'articolo 7, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246”, va ancora rilevato come la stessa non appare espressiva di un principio generale in materia di professioni, e comunque non appare estensibile, per tipologia di impiego e per struttura del concorso, al concorso qui in rilievo.Conclusivamente, l’appello non contiene elementi di novità rispetto ad una serie di questioni già conosciute e ritenute non invalidanti il procedimento concorsuale. 3. - L’appello va quindi respinto. Sussistono peraltro giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali, determinati dal progressivo e successivo consolidamento delle valutazioni giurisprudenziali sulla questione decisa.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:1. Respinge l’appello n. 2552 del 2008;2. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2010, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta - con la partecipazione dei signori:

Gaetano Trotta, Presidente

Pier Luigi Lodi, Consigliere

Armando Pozzi, Consigliere

Sergio De Felice, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere, Estensore

   
   
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
   
   
   
   
   
Il Segretario DEPOSITATA IN SEGRETERIAIl 06/07/2010(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)Il Dirigente della Sezione 
 
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